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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 19/10/2015, n. 1865
Deliberaz. G.R. Puglia 19/10/2015, n. 1865
Deliberaz. G.R. Puglia 19/10/2015, n. 1865
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Testo del provvedimentoL’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Dr. Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Rischio Industriale”, confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue. Visto: - la Direttiva Europea 2012/18/UE (Seveso III), che sostituisce le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”) e 2003/105/CE, quest’ultime recepite a livello nazionale rispettivamente con D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005; - il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la succitata direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed ha abrogato il D.Lgs. 334/1999 ed alcuni decreti attuativi. Premesso che: - il novello D.Lgs. 105/2015 all’art. 3 c. 1 lettere b) e c), suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie: “soglia superiore” (ex. artt. 6,7 e 8 del D.Lgs. 334/1999): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1; - “soglia inferiore” (ex. artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1; - la Regione Puglia con L.R. n.6 del 21.05.2008 ha dettato disposizioni in materia di incidenti rilevanti, la cui efficacia è a tutt’oggi sospesa ai sensi dell’art. 20 della richiamata norma regionale in attesa della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Stato/Regione di cui all’art. 72 del D.lgs. 112/1998 non ancora intervenuta. Tenuto conto che: - il previgente D.Lgs. 334/1999 al c.2 dell’art. 25 attribuiva alle Regioni il ruolo di Autorità Competente per le attività di controllo legate agli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 (oggi definiti di “soglia inferiore”); - la Regione Puglia ha disciplinato quanto di competenza, con i seguenti atti normativi: - DGR 801/2010 avvia le attività di controllo nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 e conferisce ad ARPA Puglia lo svolgimento delle stesse, finalizzate ad accertare l’adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza; - DGR 1553/2010 istituisce l’Elenco Regionale dei suddetti stabilimenti e definisce le “Linee di indirizzo” per l’effettuazione delle attività di controllo nonché la tariffa in acconto a carico del Gestore per lo svolgimento della visita ispettiva; - DGR 1097/2012 formula precisazioni inerenti le attività di controllo di cui all’art. 25; |
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