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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/12/2011, n. 202
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/12/2011, n. 202
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società Eco Sprint Imprese di Servizi S.r.l. - “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili universitari autorizzata con delibera C.d.A. del 14.2.2011” - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d’asta: euro 1.249.808,66 - S.A.: Università degli Studi di Bari Aldo Moro.La mancata osservanza dei minimi tabellari non è sufficiente, di per sé, a determinare una esclusione a priori della ditta partecipante ad una gara giacché "è sempre necessario che venga consentito all’impresa di fornire |
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IL CONSIGLIOVista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso |
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CONSIDERATO IN FATTOIn data 8 luglio 2011 è pervenuta l’istanza di parere in epigrafe, con la quale la Società istante ha chiesto un parere in merito alla legittimità della procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Bari per l’affidamento del servizio in oggetto, con riferimento al calcol |
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RITENUTO IN DIRITTOLa questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della procedura indetta dall’Università degli Studi di Bari per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili universitari, con riferimento al calcolo della soglia di anomalia. Al riguardo va incidentalmente rilevato che dalla documentazione in atti non si evince se, rispetto all’appalto in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il numero delle “offerte ammesse” fosse pari o superiore a cinque – nel qual caso si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del Codice – oppure inferiore a cinque – nel qual caso, il suddetto comma 1, non si applica, sussistendo la facoltà della S.A. di “valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Ad ogni modo, non può non rilevarsi l’infondatezza della censura mossa dall’istante secondo cui la Commissione di gara avrebbe dovuto senz’altro – e cioè senza procedere alla valutazione, obbligatoria ex art. 86, comma 1 (con pre-individuazione della soglia di anomalia) o facoltativa, ex art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006R – dichiarare inammissibili le offerte economiche che presentassero un’indicazione del costo orario del lavoro inferiore a quello determinato nelle apposite tabelle ministeriali, in ottemper |
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IL CONSIGLIOritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme all’ordinamento di settore |
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