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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/03/2024, n. 39
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali |
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Art. 1. - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura1. All’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso; b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificate |
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Art. 2. - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del |
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Art. 5. - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE1. All’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6. - Misure per il monitoraggio di transizione 4.01. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 201 |
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Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria |
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Art. 7. - Disposizioni urgenti in materia fiscale1. Le disposizioni dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. 3. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo art |
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Art. 8. - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria1. All’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente: «2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all’ |
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Art. 9. - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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