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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni
Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica
Con tre provvedimenti nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2023 e il mese di maggio 2024, il Governo ha progressivamente ridotto, fino di fatto ad azzerare quasi completamente, le possibilità di ricorrere alle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni per la fruizione delle varie agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi (opzioni previste dall’ art. 121 del D.L. 34/2020 ).
Il tutto ha creato un groviglio di casistiche e di scadenze che viene illustrato di seguito anche con l’ausilio di tre tabelle riepilogative, aggiornate all’ultimo intervento recato dal D.L. 29/03/2024, n. 39 (dopo la conversione in legge avvenuta ad opera della L. 23/05/2024, n. 67 ).
Le tabelle sono precedute, per una migliore comprensione e rigoroso riscontro con i riferimenti normativi, dall’analisi puntuale dei tre interventi normativi in ordine cronologico. Click sui link normativi per consultare a finestra i testi aggiornati e con le note di coordinamento.
*PRIMO INTERVENTO* D.L. 16/02/2023, n. 11 (in vigore dal 17/02/2023 e convertito in legge dalla L. 11/04/2023, n. 38 )
L’ art. 2 del D.L. 11/2023 , con i commi da 1 a 3-quater, ha previsto il divieto di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, per tutti gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17/02/2023 , con alcune eccezioni.
In particolare, dopo questo primo intervento legislativo, sono rimaste possibili le opzioni per i seguenti interventi :
A) tutti gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 16/02/2023 (in caso di edilizia libera, entro la data suddetta deve dimostrarsi l’inizio dei lavori oppure la stipula di un contratto vincolante, e per il Superbonus su parti comuni l’adozione della delibera assembleare - cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 2 lettere a, b e c primo periodo e comma 3);
B) interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17/02/2023 :
B.1) su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza o immobili situati nella Regione Marche, danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 3-quater);
B.2) di cui all’ art. 119-ter del D.L. 34/2020 , per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 1-bis, primo periodo), ma solo per determinate tipologie di interventi ed in favore di specifici contribuenti;
B.3) posti in essere da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali oppure da cooperative di abitazione a proprietà indivisa oppure da soggetti del c.d. “ Terzo settore ” (Onlus, Aps, Odv), purché già costituiti alla data del 16/02/2023 (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 3-bis, primo periodo);
C) interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17/02/2023 , compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati , che alla data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, siano attuabili a mezzo di “ titoli semplificati ” e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 2 lettera c secondo periodo e comma 3);
D) interventi per il Bonus acquisti, Bonus parcheggi e Sismabonus acquisti, attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 16/02/2023 (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 3, lettera c).
Per ulteriori dettagli si rinvia all’approfondimento specifico sul D.L. 11/2023 , disponibile alla pagina Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto .
*SECONDO INTERVENTO* D.L. 29/12/2023, n. 212 (in vigore dal 30/12/2023 e convertito in legge dalla L. L. 22/02/2024, n. 17 )
L’ art. 3 del D.L. 212/2023 è intervenuto sulla fattispecie del punto B.2) di cui alla elencazione del primo intervento, stabilendo il divieto di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 , tranne che (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , comma 1-bis, secondo periodo):
* per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
* per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’ art. 3 della L. 104/1992 );
* interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/12/2023 (in caso di edilizia libera, entro la data suddetta deve dimostrarsi l’inizio dei lavori oppure la stipula di un contratto vincolante - cfr. art. 3 del D.L. 212/2023 , comma 3).
L’ art. 2 del D.L. 212/2023 è intervenuto sulla fattispecie del punto C) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici e per i quali in data antecedente al 30/12/2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (cfr. art. 2 del D.L. 212/2023 , comma 1).
Per ulteriori dettagli si rinvia all’approfondimento specifico sul D.L. 212/2023 , disponibile alla pagina Bonus edilizi: le nuove misure per Superbonus, cessione crediti e barriere architettoniche .
*TERZO INTERVENTO* D.L. 29/03/2024, n. 39 (in vigore dal 30/03/2024 e convertito in legge dalla L. 23/05/2024, n. 67 )
L’ art. 1 del D.L. 39/2024 è intervenuto:
A) sulla fattispecie del punto A) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi per i quali, alla data del 29/03/2024 siano almeno state sostenute spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (restano quindi fuori gli interventi per i quali, a tale data, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati - cfr. art. 1 del D.L. 39/2024 , comma 5);
B1) sulla fattispecie del punto B.1) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi:
- attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/03/2024 e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora stati avviati) sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera, o almeno sia stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo, o ancora sia stata almeno presentata l’istanza per la concessione di contributi per la ricostruzione (cfr. art. 1 del D.L. 39/2024 , comma 3 e abrogazione comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023 );
- attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024 , ma solo per gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 28/08/2016 e nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 06/04/2009 (spetterà al Commissario straordinario assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga - cfr. art. 2 del D.L. 11/2023 , nuovo comma 3-ter.1; per gli altri eventi sismici diversi da quelli sopra elencati - in particolare quelli occorsi in Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2012, nell'Isola di Ischia nel 2017, in Sicilia e in Molise nel 2018 - si veda quanto disposto dall' art. 1-bis del D.L. 39/2024 );
B.2) sulla fattispecie del punto B.2) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/03/2024 e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora stati avviati) sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera (cfr. art. 1 del D.L. 39/2024 , comma 4 e abrogazione primo periodo del comma 1-bis, art. 2 del D.L. 11/2023 ). Negli altri casi rimarrebbero cedibili solamente le spese sostenute entro il 29/03/2024;
B.3) sulla fattispecie del punto B.3) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/03/2024 e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora stati avviati) sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera (cfr. art. 1 del D.L. 39/2024 , comma 2 e abrogazione primo periodo del comma 3-bis, art. 2 del D.L. 11/2023 ).
Per ulteriori dettagli si rinvia all’approfondimento specifico sul D.L. 39/2024 , disponibile alla pagina Decreto bonus fiscali ( D.L. 39/2024 ): tutte le novità dopo la conversione.
TABELLE RIEPILOGATIVE - Di seguito, le tre tabelle riepilogative.
Tabella 1
TUTTI I CONTRIBUENTI AMMESSI DIVERSI DA IACP, COOPERATIVE E TERZO SETTORE
IMMOBILI NON DANNEGGIATI DA SISMA O ALLUVIONE
BONUS | CESSIONE CREDITO IN BASE A DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO | |||
Entro il 16/02/2023 | Dal 17/02/2023 al 29/12/2023 | Dal 30/12/2023 al 29/03/2024 | A partire dal 30/03/2024 | |
INTERVENTI COMPRESI IN PIANI DI RECUPERO (**) | SI , se comportanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio e con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3. | NO | NO | |
BONUS CASA
SISMABONUS ORDINARIO
ECOBONUS ORDINARIO
SUPERBONUS (ECO E SISMA) | SI , purché entro il 29/03/2024 siano state sostenute spese fatturate per lavori già eseguiti a tale data (*) . | NO | ||
BONUS ACQUISTI
BONUS PARCHEGGI
SISMABONUS ACQUISTI | SI | NO | ||
BARRIERE ARCHITETTONICHE | SI , per le spese sostenute entro il 31/12/2023 .
SI , per le spese sostenute dal 01/01/2024 e fino al 29/03/2024 , solo per: i) condomini per interventi su parti comuni condominiali; ii) persone fisiche proprietari o usufruttuari su prima casa e con specifici requisiti reddituali (no requisiti reddituali in presenza di persone con disabilità).
SI , per le spese sostenute a partire dal 30/03/2024 , solo per: i) condomini per interventi su parti comuni condominiali; ii) persone fisiche proprietari o usufruttuari su prima casa e con specifici requisiti reddituali (no requisiti reddituali in presenza di persone con disabilità), a patto inoltre che entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera). | NO |
(*) In caso di interventi in edilizia libera, occorre poter dimostrare che entro la data indicata si sia verificato l’inizio dei lavori. Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, bisogna invece dimostrare che entro le date indicate vi sia stata la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva. Inoltre, in caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la data indicata deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.
(**) Deve tuttavia trattarsi di interventi che alla data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, siano attuabili a mezzo di “titoli semplificati” e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Tabella 2
IACP, COOPERATIVE E TERZO SETTORE
IMMOBILI NON DANNEGGIATI DA SISMA O ALLUVIONE
BONUS | CESSIONE CREDITO IN BASE A DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO | |||
Entro il 16/02/2023 | Dal 17/02/2023 al 29/12/2023 | Dal 30/12/2023 al 29/03/2024 (*) | A partire dal 30/03/2024 | |
INTERVENTI COMPRESI IN PIANI DI RECUPERO (**) | SI , se comportanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio e con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3.. | NO | NO | |
SISMABONUS ORDINARIO
ECOBONUS ORDINARIO
SUPERBONUS (ECO E SISMA)
BARRIERE ARCHITETTONICHE | SI , purché: i) si tratti di soggetti già costituiti alla data del 16/02/2023; ii) entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera). | NO |
(*) In caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la data indicata deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.
(**) Deve tuttavia trattarsi di interventi che alla data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, siano attuabili a mezzo di “titoli semplificati” e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Tabella 3
TUTTI I CONTRIBUENTI AMMESSI
IMMOBILI DANNEGGIATI DA SISMA O ALLUVIONE
BONUS | CESSIONE CREDITO IN BASE A DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO | |||
Entro il 16/02/2023 | Dal 17/02/2023 al 29/12/2023 | Dal 30/12/2023 al 29/03/2024 (*) | A partire dal 30/03/2024 | |
BONUS CASA
SISMABONUS ORDINARIO
ECOBONUS ORDINARIO
SUPERBONUS (ECO E SISMA)
BARRIERE ARCHITETTONICHE | SI , purché entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera), oppure sia almeno stato avviato il procedimento edilizio, o almeno sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi. | SI , solo per gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 28/08/ 2016, e solo nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 06/04/2009. |
(*) In caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la data indicata deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.