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01/04/2024

Bonus edilizi: stop definitivo alla cessione dei crediti

D.L. 29/03/2024, n. 39: Nuova e definitiva stretta del Governo su sconto in fattura e cessione del credito: stop a cessioni del credito per qualsiasi tipo di nuovo intervento, con limitate eccezioni per immobili danneggiati da sisma; niente remissione in bonis per la comunicazione dei crediti per le spese 2023 (scadenza 2024); nuovi obblighi di comunicazione con sanzioni fino alla decadenza delle agevolazioni; inutilizzabilità crediti per soggetti con debiti verso l’erario superiori a 10.000 Euro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2024 è stato promulgato il D.L. 29/03/2024, n. 39, che reca nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi, e in particolare di cessione del credito.

CESSIONE CREDITI (ART. 1) - La totale eliminazione, in riferimento agli interventi che saranno avviati dopo la sua entrata in vigore, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
A farne le spese sono sostanzialmente gli interventi che ancora potevano ancora, a legislazione previgente e fino all’entrata in vigore del provvedimento, fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per interventi nuovi: Onlus con AdV e ApS e immobili danneggiati nelle zone colpite da sisma.
Unica eccezione ancora prevista: in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 06/04/2009. Spetterà al Commissario straordinario assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga.
Per gli interventi precedentemente già avviati: possono proseguire a fruire delle opzioni, le CILAS o i titoli abilitativi edilizi validamente presentati (in caso di condomini, anche minimi, accompagnati da idonea delibera di assemblea) entro il 29/03/2024 (precedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento). Per gli interventi in edilizia libera, devono invece, entro la medesima data, essere stati avviati i lavori oppure almeno (se i lavori non sono iniziati) corrisposti acconti comprovati da accordo vincolante tra le parti. 
Vedi Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023

STOP ALLA REMISSIONE IN BONIS (ART. 2) - L’esclusione della possibilità di fare ricorso alla remissione in bonis per le comunicazioni in scadenza il 04/04/2024, che avrebbe consentito a determinate condizioni (vedi Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis) la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici anche oltre il termine previsto (secondo quanto indicato dal comunicato del Governo, tale misura è finalizzata ad acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto e cioè al 04/04/2024, l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate).
Al fine di consentire uno stretto monitoraggio della spesa pubblica, anche la sostituzione delle comunicazioni inviate tra il giorno 01 e il giorno 04/04/2024 devono essere inviate comunque entro il 04/04/2024 (in deroga alla norma che concede normalmente 5 giorni).

COMUNICAZIONE DATI INTERVENTI (ART. 3) - L’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili, con relative sanzioni per l’omessa trasmissione di tali informazioni che, se relativa ad interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale (secondo quanto indicato dal comunicato del Governo, tale misura è finalizzata a garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto).
La comunicazione è dovuta:
* per gli interventi energetici, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori;
* per gli interventi strutturali, inserendo online sul “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (progetto in un primo momento avviato in modo sperimentale - vedi https://www.pncs.gov.it/it/home) i dati già inseriti nell’Allegato B del DM 58/2017.
Le comunicazioni in questione sono dovute solo per gli interventi Superbonus, ancora in corso o da iniziare.
Il contenuto, le modalità e gli ulteriori dettagli e termini delle comunicazioni sono demandati a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

STOP A UTILIZZO CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI VERSO L’ERARIO (ART. 4) - La sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (secondo quanto indicato dal comunicato del Governo, tale misura è finalizzata a evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario).

Dalla redazione