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08/10/2020

Superbonus 110% e polizza RC professionale per gli asseveratori

Considerazioni e indicazioni pratiche in merito all’obbligo di polizza assicurativa specifica per i soggetti che asseverano il rispetto dei requisiti negli interventi che usufruiscono del Superbonus 110%.

Tra i vari requisiti richiesti ai professionisti tecnici impegnati nella gestione di interventi ammissibili al c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione introdotta dall’art. 119 del D.L. 34/2020, vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico - vi è il possesso di una idonea e specifica polizza di assicurazione professionale per la responsabilità civile (RC).

L’OBBLIGO DI POLIZZA SPECIFICA - Più in particolare, il comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che i professionisti che redigono l’asseverazione del rispetto dei requisiti “stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.
Il tutto “al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata”.

Inoltre, il D.M. 06/08/2020 che reca la modulistica per le asseverazioni di cui sopra con riferimento agli interventi di efficientamento energetico rientranti nel perimetro del Superbonus (Super-Ecobonus), prevede che il professionista dichiari che “è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020” una polizza assicurativa, della quale va indicato il massimale e di cui occorre allegare copia (si veda il punto 3.2.1 dell’Allegato 1 concernente l’asseverazione dello Stato finale, ma anche il medesimo punto dell’Allegato 2 concernente l’asseverazione a Stato di avanzamento lavori nonché i commi 4-6 dell’art. 2 del decreto).

Dalla lettura coordinata delle norme sembra che i professionisti tecnici - i quali ovviamente sono già in possesso di polizza RC professionale come richiesto dalle norme generali - debbano approntare delle coperture assicurative specifiche in relazione all’operatività in ambito Superbonus, non essendo sufficiente la polizza preesistente, anche se di massimale adeguato e anche se tale preesistente polizza copra la tipologia di rischio (molte polizze sono del tipo “all risk”, e pertanto coprono tutti gli eventi rischiosi che si possano manifestare, salvo esclusioni - vedi L’assicurazione di responsabilità civile dei professionisti tecnici).

LE SOLUZIONI POSSIBILI - Si possono pertanto ipotizzare i seguenti scenari:
1) estensione della polizza già in essere, con previsione di un massimale specifico dedicato alle asseverazioni per il Superbonus;
2) stipula di nuova apposita polizza dedicata alle asseverazioni per il Superbonus;
3) è infine altresì probabile che molte compagnie si organizzino per fornire specifiche polizze per il singolo lavoro, cioè in pratica delle polizze “one shot” valide esclusivamente per uno specifico intervento, analogamente a quanto accade ad esempio per il rilascio delle garanzie finalizzate alla partecipazione a gare pubbliche.

Quanto infine al massimale, il modello di asseverazione (si veda il già citato punto 3.2.1 sia dell’Allegato 1 che dell’Allegato 2 al D.M. 06/08/2020) prevede poi che nell’ambito del massimale di polizza da indicare, venga indicato anche per quali altri interventi (con relativi importi) tale massimale è stato utilizzato.
Si ritiene pertanto che il massimale residuo debba sempre essere capiente in relazione all’intervento da asseverare (e comunque superiore a 500.000 Euro), cosa che rende ancor più valido il ricorso allo scenario n. 3 sopra ipotizzato, anche per limitare l’inevitabile esborso a carico del professionista ai soli casi in cui ci sia effettivamente un intervento da asseverare, ed agli importi dello stesso.

LE ASSEVERAZIONI PER IL SISMABONUS - L’obbligo di possedere apposita polizza - comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020 - si estende anche agli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati al 110% (Super-Sismabonus).
Tuttavia, la modulistica per le relative asseverazioni, recata dal D.M. 329/2020, non prevede le dichiarazioni dettagliate indicate nelle corrispondenti asseverazioni del Super-Ecobonus, ma semplicemente la dichiarazione che il professionista è “in possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119, comma 14 …”.
Ciò non toglie che si possano estendere anche a queste casistiche le considerazioni sopra svolte.

Dalla redazione