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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fondo salva opere: nuovi termini per istanze, certificazioni e riparto delle risorse 2019 e 2020
I. L'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 prevede che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva opere”.
Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000;
- delle gare di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
II. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/11/2019, n. 144, ha adottato il Regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere, istituito in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art. 47, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), come convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58.
In particolare, il Decreto disciplina la procedura di accesso alle risorse del Fondo e le modalità di erogazione delle risorse.
I soggetti aventi diritto chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A al Decreto. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.
I soggetti ai quali è presentata l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenuti a farne richiesta. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al Decreto, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata.
III. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/12/2019, n. 16864, ha ridefinito la tempistica per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.
In particolare, per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, e relativamente alle risorse stanziate per l'anno 2019:
- i creditori presentano, entro il 24/01/2020, l'istanza di accesso alle risorse del Fondo;
- le amministrazioni aggiudicatrici alle quali è presentata l’istanza, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14/02/2020;
- è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 06/03/2020.
In relazione alle risorse destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, la Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell' istanza per l'anno 2019, predispone il piano di ripartizione entro il 01/04/2020.
Si vedano anche Fondo salva opere: Decreto con le modalità operative ed i criteri di assegnazione in G.U. e Fondo "salva opere" per il pagamento di subappaltatori e subfornitori.
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