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17/12/2019

Fondo salva opere: Decreto con le modalità operative ed i criteri di assegnazione in G.U.

Il Regolamento che disciplina le modalità operative del Fondo salva opere ed i criteri di assegnazione delle risorse è stato adottato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12/11/2019, pubblicato nella G.U. del 16/12/2019, n. 294.

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/11/2019, n. 144, ha adottato il Regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere, istituito in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art. 47, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), come convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58.

In particolare, il Decreto disciplina la procedura di accesso alle risorse del Fondo e le modalità di erogazione delle risorse.

I soggetti aventi diritto chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A al Decreto. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.

I soggetti ai quali è presentata l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenuti a farne richiesta.
La certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al Decreto, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno 60 giorni prima delle predette date.

Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70% dell’importo certificato. 

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Si ricorda che l'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 prevede che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere”.

Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000;
- delle gare di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

Si veda anche Fondo "salva opere" per il pagamento di subappaltatori e subfornitori

 

Dalla redazione