FAST FIND : NN17207

D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/11/2019

Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.
Scarica il pdf completo
5930100 7322738
Premessa


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322739
Art. 1. - Finalità del decreto

1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322740
Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-septies), nonché le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «Autorità nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;

d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1;

e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo;

g) «Certificato di conformità dell'az

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322741
Art. 3. - Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:

a) gli organismi di accreditamento, che

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322742
Art. 4. - Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322743
Art. 5. - Accreditamento

1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.

2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) del presente decreto che o

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322744
Art. 6. - Operatore economico

1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica in

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322745
Art. 7. - Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attività di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322746
Art. 8. - Certificazione di conformità dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), un certificato di conformità dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità ai sensi di cui all'art. 9.

2. Il certificato di conformità dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012, almeno i seguenti elementi:

a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;

b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;

c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;

d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;

f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322747
Art. 9. - Dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;

d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;

e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;

f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico;

g) indicazioni sul luogo di origine;

h) copia del certificato di conformità dell'azienda;

i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto;

m) mese e anno del raccolto;

n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.

3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322748
Art. 10. - Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della ca

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322749
Art. 11 - Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:

a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B;

b) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D:

1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322750
Art. 12. - Sistema di equilibrio di massa

1. La rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi è assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Il lotto di sostenibilità è il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o più partite e può essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L'equilibrio di massa può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322751
Art. 13. - Disposizioni per i biocarburanti per l'accesso alle maggiorazioni

1. Ai sensi dell'art. 7-qu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322752
Art. 14. - Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare di sistemi incentivanti

1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:

a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lette

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322753
Art. 15. - Certificazione di gruppo

1. È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo.

Al certificato di conformità del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità di cui all'art. 9.

2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.

La certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come:

1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure

2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera a), punto ii), il coordinatore non può essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322754
Art. 16. - Attività di verifica sui biocarburanti da parte del comitato

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 5

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322755
Art. 17. - Attività di verifica sui bioliquidi da parte del GSE

1. Nel caso in cui, durante le attività di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliqu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322756
Art. 18. - Disposizioni per gli oli vegetali esausti

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322757
Art. 19. - Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati

1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322758
Art. 20. - Norme transitorie e abrogazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322759
Art. 21. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322760
Allegato 1 - Sistema nazionale di certificazione

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322761
Allegato 2 - Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti /bioliquidi

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322762
Allegato 3 - Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi e di biocarburanti, diversi dal biometano

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5930100 7322763
Allegato 4 - Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Impiantistica
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Inquinamento atmosferico

Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)

PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Prevenzione Incendi
  • Impiantistica
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Inquinamento atmosferico

Impianti termici civili: requisiti tecnici, limiti di emissione, abilitazione alla conduzione, soggetti coinvolti, obblighi e sanzioni

PREMESSA, DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE - REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI (Requisiti generali; Deroga per gli impianti rientranti nella uni 11528; Disposizioni relative agli apparecchi misuratori delle pressioni, applicabili agli impianti rientranti nella UNI 11528; Adeguamento degli impianti preesistenti al 25/06/2014) - ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (Requisiti generali; Rilascio del patentino e gradi di abilitazione; Revoca del patentino) - VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI E CONTROLLI (Valori limite; Valori limite per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Frequenza dei controlli sul rispetto dei valori limite; Attestazione del rispetto dei valori limite; Altri documenti da allegare al libretto di centrale per i medi impianti termici; Controlli per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Comunicazioni o ripristino di conformità per i medi impianti termici) - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE, DEL FABBRICANTE E DELL’INSTALLATORE (Attestazione di conformità del produttore; Obblighi dell’installatore; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Impianti preesistenti; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Iscrizione nel registro autorizzativo per i medi impianti) - SANZIONI.
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Inquinamento atmosferico
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici

Premessa e quadro normativo - Sostanze inquinanti e limiti di emissione - Flessibilità - Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico - Altre disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2016/2284 - Attuazione della Direttiva e abrogazione della disciplina precedente.
A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Beni culturali e paesaggio

Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate

A cura di:
  • Dino de Paolis