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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)
- Angela Perazzolo
Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)
Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)
Premessa, F-gas e soggetti coinvolti |
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PremessaNell’ambito degli obiettivi dell’Unione europea derivanti dal Protocollo di Kyoto per ridurre l’inquinamento atmosferico e per |
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Gas fluorurati a effetto serra o F-gasI gas fluorurati ad effetto serra sono sostanze chimiche artificiali che presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP), utilizzate in vari settori ed applicazioni. La normativa in discorso riguarda in particolare: |
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Soggetti coinvolti, obblighi e divietiLa normativa stabilisce obblighi e/o divieti per i soggetti coinvolti nella produzione, immissione in commercio, uso e sma |
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Normativa di riferimento |
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Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzioneSui gas fluorurati ad effetto serra il riferimento è costituito dal Regolamento 16/04/2014, n. 517 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile in tutti gli Stati membri (e quindi anche in Italia) a partire dal 01/01/2015, che ha riveduto la disciplina della materia e abrogato il precedente Regolamento UE 842/2006, stabilendo: - le disposizioni aggiornate per il contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra; - le condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; - le condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; - i limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. In attuazione di tale Regolamento sono stati emanati i seguenti provvedimenti di esecuzione: |
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Normativa italiana di riferimentoPer adeguarsi a tali nuove normative europee è stato emanato il D.P.R. 16/11/2018, n. 146 con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione del |
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Obblighi degli operatori |
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Definizione di operatorePer “operatore” si intende, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 146/2018, comma 1, lett. n), il proprietar |
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Principali obblighi dell’operatore |
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Obblighi di controllo e manutenzioneTra gli obblighi dell’operatore rientrano, in buona sostanza, tutti quegli obblighi relativi al controllo e alla corretta manutenzione delle apparecchiature contenenti F-gas. In particolare, l’operatore deve: - prendere le precauzioni per prevenire il rilascio accidentale (“perdita”) di tali ga |
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Tenuta dei registriInoltre è previsto che gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse, di apparec |
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Recupero dei gasGli operatori devono infine assicurare che il recupero dei gas contenuti nelle apparecchiature sia svolto da persone fisic |
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Certificazione e attestazione per persone e imprese (c.d. “patentino frigoristi”) |
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GeneralitàL’art. 10 del Regolamento 517/2014 impone la predisposizione di programmi di certificazione e processi di valutazione e una adeguata formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i compiti di: |
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Obbligo di certificazione per le persone fisicheAi sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. 146/2018, l’obbligo di certificazione è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività: a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse: 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantit |
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ProceduraPer ottenere la certificazione è necessario: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione n |
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Requisiti minimiAi sensi dell’art. 7 |
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CertificatoIl certificato: - è ri |
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Obbligo di certificazione per le impreseAi sensi dell’art. 8, D.P.R. 146/2018, l’obbligo di certificazione &e |
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ProceduraPer ottenere la certificazione è necessario: a) presentare, per via telem |
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RequisitiL’allegato B, punto 2.1 del D.P.R. 146/2018 pr |
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CertificatoIl certificato: - è ri |
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Imprese individuali in cui il titolare direttamente svolge le attivitàSecondo quanto specificato dal Ministero dell’Ambiente sul proprio sito, nel caso di imprese individuali, se il titolare dell&rsq |
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Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisicheLe persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di co |
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ProceduraPer ottenere l’attestazione è necessario: a) presentare, per |
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AttestatoL’attestato è rilasciato entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione. |
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Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionaleLe persone e le imprese certificate nonché gli organismi di certificazione, di valutazione di conformità e di attestazione, per poter operare ai sensi del Regolamento 517/2014, devono iscriversi, per via telematica, nelle appos |
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Tabella riepilogativaSi riporta di seguito la tabella riepilogativa degli obblighi di certificazione, attestazione e iscrizione al Registro telematico, contenente l’elenco delle apparecchiature e delle attività per le quali è necessaria la certificazione (C), l’iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate (I) o l’attestazione (A) (fonte: Ministero dell’Ambiente).
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Sistema di accreditamento e certificazione |
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Autorità nazionali competentiNell’ambito del sistema di accreditamento e certificazione, l’Autorità nazionale competente è il |
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Organismo di accreditamentoL’organismo di accreditamento unico nazionale (ACCREDIA) è l’organismo che rilascia i certificati di ac |
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Organismi di certificazioneGli organismi di certificazione vengono designati dal Ministero dell’Ambiente. Ai fini della designazione è necessario il possesso di un certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente del tariffario che si intende applicare per il rilascio dei certificati |
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Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformitàGli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformità ai quali devono trasmettere i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo. |
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Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluoruratiAi sensi dell’art. 16, D.P.R. 146/2018, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzi |
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SanzioniCome già evidenziato la disciplina sanzionatoria in materia è contenuta nel D. Leg.vo 05/ |
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Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
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Controllo delle perdite
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Sistemi di rilevamento delle perdite
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Tenuta dei registri conservati nella Banca Dati
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Recupero dei gas fluorurati a effetto serra
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Certificazione
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Restrizioni all’immissione in commercio
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Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
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Controllo dell’uso
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Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
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Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, assegnazione delle quote, trasferimento delle quote e autorizzazioni all'utilizzo delle quote
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Iscrizione nel registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
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Comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento
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