Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 06/09/1965, n. 1022
D.L. 06/09/1965, n. 1022
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 01/11/1965, n. 1179 (legge di conversione), riportate in corsivo
- L. 28/03/1968, n. 422
- L. 01/06/1971, n. 291
- L. 19/01/1974, n. 9
- D.L. 23/01/1982, n. 9 (L. 25/03/1982, n. 94)
- D.L. 12/09/1983, n. 462 (L. 10/11/1983, n. 637)
- L. 10/11/1983, n. 637
- L. 30/04/1999, n. 136
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TlTOLO I - PROVVEDIMENTI PER L’EDILIZIA POPOLARE |
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Art. 1-3 - Omissis |
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TITOLO II - AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER L’EDILIZIA |
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Art. 4. Attuazione di un programma straordinario per favorire la costruzione di abitazioni. Concessione dei mutui. Garanzia dello Stato sui mutuiGli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l’attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall’art. 8, sino all’importo del 75 per cento della spesa necessaria per l’acquisizione dell’area e la realizzazione della costruzione. N4 I mutui concessi per la realizzazione di fabbricati con pi&ugr |
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Art. 5. Condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutuiLe condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipula |
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Art. 6. Determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo. Concessione dei contributiAllo scopo di porre gli Istituti indicati nell’art. 4, in condizione di limitare, ai sensi del predetto articolo, l’onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici |
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Art. 7. Competenze del Ministro per i LL.PP. per l’impiego dei contributiIl Ministro |
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Art. 8. Caratteristiche e prezzo massimo degli alloggi da costruire. Requisiti degli assegnatari degli alloggiI mutui previsti dal presente decreto sono concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all’art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati.N4 |
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Art. 9. Soggetti ammessi a contrarre i mutui |
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Art. 10. Presentazione delle domande per la concessione dei mutui |
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Art. 11. Erogazione del contributo e verifica dei requisiti degli assegnatariPer ottenere l’erogazione del contributo, gli Istituti indicati nell’art. 4 debbono inviare all’Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, dopo l’ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo.N5 Gli Uffici del Genio Civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed |
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Art. 12. Destinazione degli alloggi costruitiÈ vitata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell’art. 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall’art. 8, purché |
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Art. 12-bis. Conseguenze della inosservanza delle disposizioniL’inosservanza delle disposizioni degli artt. 8 e 12 importa la risoluzione |
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Art. 13. Inapplicabilità delle norme vigenti per i lavori di conto dello StatoPer l’esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le no |
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Art. 14. Autorizzazione del limite di impegno per gli anni 1965, 1966 e 1967Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui a |
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Art. 15. Rinvio al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28Per l’attuazione nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblic |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E AGEVOLAZIONI FISCALI |
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Art. 16. Autorizzazione ad apportare variazioni al Bilancio dello StatoAll’onere derivante dall’applicazione del presente decreto per l’an |
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Art. 17. Agevolazione fiscaliAlle costruzioni di cui al titolo secondo del presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dal Titolo VII del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 |
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