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Sent. C. Stato 03/05/2005, n. 2079

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Valore primario ex art. 9 Cost.
1. La tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, costituisce un valore primario dell'ordinamento e rappresenta perciò un interesse prevalente rispetto a qualsiasi altro, cosicché va anteposto ad ogni esigenza edilizia-urbanistica.

1a. - Sul vincolo paesaggistico all'attività edilizia ved. C. Stato VI 9 marzo 2005 n. 971 R VI 9 marzo 2005 n. 968 R; VI 24 febbraio 2005 n. 680 R; VI 21 febbraio 2005 n. 599 R; V 8 febbraio 2005 n. 322 R; VI 25 gennaio 2005 n. 160;R VI 20 dicembre 2004 n. 8142 R e 8140 R; VI 29 novembre 2004 n. 7783 R; VI 11 novembre 2004 n. 7285 R; VI 19 ottobre 2004 n. 6768 R VI 14 ottobre 2004 n. 6660 R Ved. anche C. Stato VI 28 giugno 2004 n. 4615 R (Il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico: si estrinseca in un controllo di mera legittimità); V 22 giugno 2004 n. 4341 R (Nullaosta della Provincia - Estensione delle verifiche all'aspetto idrologico); VI 12 maggio 2004 n. 2994 R (Rilascio postumo dell'autorizzazione - Ammissibilità); VI 12 maggio 2004 n. 2985 R e VI 8 aprile 2004 n. 1994 R e VI 14 gennaio 2004 n. 70 R (Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale solo per motivi di legittimità e non di merito); VI 12 maggio 2004 n. 2985 R e VI 18 marzo 2004 n. 1434 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Termine di 60 giorni: attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento); VI 12 maggio 2004 n. 2985 R e VI 3 febbraio 2004 n. 331 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 gg); VI 3 marzo 2004 n. 1063 R (Procedimento per l'annullamento ministeriale del nullaosta regionale); VI 3 marzo 2004 n. 1060 R (Esame dell'istanza per il rilascio del nullaosta regionale - Criterio di procedimento della Regione); VI 2 marzo 2004 n. 951 R (Vincolo paesaggistico e conseguente inedificabilità - Limiti - Necessità di motivazione per il rilascio di eventuale autorizzazione a costruire); IV 11 febbraio 2004 n. 951 [R=WCS11F04951] (1. Carattere permanente degli abusi contro vincolo paesaggistico - Decorrenza della prescrizione quinquennale; 2. e 3. Abusi contro vincolo paesaggistico - Indennità ex art. 15 L. 39/1497); VI 14 gennaio 2004 n. 70 R e VI 17 dicembre 2003 n. 8244 R e VI 22 agosto 2003 n. 4766 R [ Il nullaosta paesaggistico può essere annullato dal Ministero solo per eccesso di potere (per difetto di istruttoria e di motivazione) ma non comporta un riesame delle valutazioni tecnico discrezionali della Regione o della Autorità da questa delegata]; VI 14 gennaio 2004 n. 69 R e 14 ottobre 2003 n. 6259 R e 7 ottobre 2003 n. 5903 R e 7 luglio 2003 n. 4035 R (Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il Ministero può annullare il nullaosta regionale attiene alla adozione e non alla comunicazione o notifica del provvedimento stesso che può perciò effettuarsi anche dopo quella scadenza); VI 9 gennaio 2004 n. 3 R e 17 ottobre 2003 n. 6340 R (Il termine perentorio di 60 giorni stabilito per il provvedimento ministeriale di annullamento del nullaosta regionale decorre dal ricevimento di quest'ultimo con la completa documentazione; e precisamente da quando la documentazione completa trasmessa dalla Regione perviene all'ufficio competente a decidere); VI 19 novembre 2003 n. 7477 R e 1 ottobre 2003 n. 5690 R (La motivazione del nullaosta regionale non deve presentare aspetti di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l'idoneità dell'istruttoria, l'attenta valutazione di tutte le più importanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della decisione adottata); VI 14 ottobre 2003 n. 6259 R e 21 luglio 2003 n. 273 [R=WCS21L03273] (Per il nullaosta regionale è necessaria una congrua motivazione, con la ricostruzione dell'iter logico seguito, tale da consentire l'esecuzione di tutti i lavori previsti in progetto, considerati nel loro insieme e ritenuti, con adeguate giustificazioni, non lesivi dei cd. valori paesaggistici); VI 1 ottobre 2003 n. 5690 R (Il potere ministeriale di vigilanza sul nullaosta regionale ha per oggetto la sua conformità a legge e non consente al Ministero di modificare il nullaosta stesso o di influire su ciò che possa essere o no realizzato); VI 11 settembre 2003 n. 5099 [R=WCS11S035099] (Il Ministero può annullare il nullaosta regionale se risulta illegittimo per qualsiasi motivo attinente all'eccesso di potere ma non può sovrapporre proprie valutazioni di merito difformi da quelle della Regione); Cass. pen. III 12 maggio 2003 n. 20738 [R=WP12MA0320738](I tre provvedimenti necessari per la costruzione in zona protetta: concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nullaosta dell'ente parco).

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