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Sent. C. Stato 29/05/2008, n. 2538

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta – Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg - Decorrenza - Sospensione – Limiti
1. Il termine assegnato all’Amministrazione statale per l’esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal momento in cui la documentazione perviene completa all’organo competente a decidere; tuttavia, pur potendo l’Amministrazione chiedere integrazioni documentali necessarie all’esercizio del potere di controllo, il termine di sessanta giorni non può essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di reali esigenze istruttorie, per finalità puramente dilatorie.

1. Conf. C. Stato VI 3 marzo 2007 n. 1019 R; VI 6 luglio 2006 n. 4273; [R=WCS6L064273] VI 21 ottobre 2005 n. 5937. [R=WCS21O055937] 1a. (ATED-VIN.1) - Sul vincolo paesaggistico all’attività edilizia ved. C. Stato VI 11 maggio 2007 n. 2299 R (Sussiste l’obbligo della P.A. di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento ministeriale per l’annullamento del nullaosta paesaggistico); VI 3 maggio 2007 n. 1944 R (Non è necessaria la comunicazione di inizio del procedimento per l’annullamento del nullaosta paesaggistico per attività edilizia in zona vincolata); VI 2 maggio 2007 n. 1906 R (Il provvedimento ministeriale che annulla il nullaosta paesaggistico rilasciato per costruzione edilizia in zona vincolata, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a meno che la conoscenza di tale avvio non derivi in altro modo); VI 5 marzo 2007 n. 1030 R (Il procedimento di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico si conclude con l’emanazione del decreto di annullamento nel termine stabilito o con l’inutile scadenza dello stesso termine); VI 3 marzo 2007 n. 1019 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale per attività edilizia in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione dei documenti utili al controllo - Carenza di documenti utili - Effetto interruttivo del termine sino alla loro ricezione); Cass. Pen. III 15 febbraio 2007 n. 6431 R (Con elencazione esemplificativa si ricorda che l’art. 32, L. 28 febbraio 1985 n. 47 inerisce, oltre ai vincoli paesaggistici ed ambientali, ai vincoli, storici artistici, architettonici ed archeologici; ai vincoli idrogeologici; ai vincoli previsti per i parchi e le aree naturali protette; ai vincoli derivanti dall’esistenza di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. «zone di rispetto» del demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei cimiteri; ai vincoli derivanti dalle prescrizioni imposte per le costruzioni da eseguirsi in zone sismiche; ovvero ad altre limitazioni poste dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404); C. Stato VI 19 gennaio 2007 n. 92 R [Il termine perentorio di 60 gg. Per l’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento del nullaosta paesistico inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all’organo competente a decidere (al Ministero, nella specie)]; VI 10 gennaio 2007 n. 28 R (Annullamento ministeriale c.s. - Comunicazione di inizio del procedimento - Necessità); VI 8 marzo 2006 n. 1261 R (Il termine di 60 giorni ex art. 82, c. 9, D.P.R. 77/616 non è applicabile per la comunicazione del provvedimento - Non occorre comunicazione di inizio del procedimento); VI 10 febbraio 2006 n. 528 R (Il termine di 60 giorni si riferisce all’adozione del provvedimento ministeriale e non alla sua comunicazione o notifica ai destinatari); II 18 gennaio 2006 n. 2449 R (Decorrenza del termine di 60 giorni per l’annullamento ministeriale del nullaosta regionale ex art. 151 T.U., D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, dalla ricezione della documentazione completa, a meno che il termine suddetto venga interrotto da una richiesta istruttoria ma per una sola volta e per non oltre 30 giorni); Csi 13 giugno 2005 n. 372 R (Nullaosta Soprintendenza - Conseguenza della discordanza fra rappresentazione grafica ed effettivo stato dei luoghi); C. Stato VI 7 giugno 2005 n. 2911 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione del provvedimento regionale completo ed attiene all’esercizio del potere di annullamento e non alla successiva comunicazione); IV 3 maggio 2005 n. 2079 R (Il vincolo paesaggistico ha valore primario ex art. 9 Cost.); VI 9 marzo 2005 n. 971 R(Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Illegittimità per motivazione generica); VI 9 marzo 2005 n. 968 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni e sua eventuale interruzione); VI 24 febbraio 2005 n. 680 R (1. Collaborazione della Regione con il Ministero dei beni culturali - Necessità; 2. Annullamento ministeriale del nullaosta regionale se illegittimo per eccesso di potere); VI 21 febbraio 2005 n. 599 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Condizioni per l’interruzione o la sospensione del termine di 60 giorni); V 8 febbraio 2005 n. 322 R (Nullaosta regionale - Perdita automatica di efficacia per decorso quinquennio); VI 25 gennaio 2005 n. 160 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni); VI 20 dicembre 2004 n. 8142 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni: dalla ricezione del provvedimento regionale completo); VI 20 dicembre 2004 n. 8140 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Solo per motivi di legittimità e non di merito); VI 29 novembre 2004 n. 7783 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Termine di 60 giorni: natura perentoria); VI 11 novembre 2004 n. 7285 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Decorrenza del termine di 60 giorni: individuazione); VI 19 ottobre 2004 n. 6768 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Occorre previa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento); VI 14 ottobre 2004 n. 6660 R (Annullamento ministeriale del nullaosta regionale - Necessità di motivazione e presupposti).

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