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Sent. C. Stato 07/10/2003, n. 5903

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento.
1. Il termine perentorio di 60 gg. stabilito dall’art. 82, c. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nel testo modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 si riferisce solo all’adozione del provvedimento del Ministero competente che annulla il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta; resta esclusa da detto termine la successiva fase di comunicazione o notificazione, che può perciò effettuarsi anche dopo la sua scadenza.

1a. (ATED-VIN.1) - Ved. Cass. pen. III 12 maggio 2003 n. 20738 [R=WP12MA0320738]
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c. 9; L. 8 agosto 1985 n. 431)

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