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L. 11/01/2018, n. 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
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Art. 1. - Oggetto e finalità

1. La presente legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “ciclovia”: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;

b) “rete cicloviaria”: l’insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità;

c) “via verde ciclabile” o “greenway”: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;

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Art. 3. - Piano generale della mobilità ciclistica

1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed è adottato in coerenza:

a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

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Art. 4. - Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”

1. La Rete ciclabile nazionale denominata “Bicitalia” costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea “EuroVelo”. Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

2. La Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” è individuata nell’ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:

a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;

b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto e con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;

c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone

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Art. 5. - Piani regionali della mobilità ciclistica

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità della presente legge.

2. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l’intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumend

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Art. 6. - Biciplan

1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati “biciplan”, quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.

2. I biciplan definiscono:

a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o dell

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Art. 7. - Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province

1. Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un’idonea attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

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Art. 8. - Disposizioni particolari per i comuni

1. I comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’ass

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Art. 9. - Modifica all’articolo 1 del codice della strada, in materia di princìpi generali

1. Al comma 2 dell’articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “al principio della sicurezza stradale” sono sostituite dalle seguenti: “ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilit&agr

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Art. 10. - Disposizioni finanziarie

1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:

a) le risorse di cui all’articolo 1, comma 640, primo periodo, della

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Art. 11. - Relazione annuale sulla mobilità ciclistica

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale in particolare indica:

a) l’entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui all

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Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
A cura di:
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