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12/03/2024

Sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi in edilizia (patente a crediti)

Dal 01/10/2024 al via il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”), obbligatorio per operare nell’ambito di cantieri edili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 è stato pubblicato il D.L. 02/03/2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
L’art. 29 del D.L. 19/2024 introduce (vedi comma 19) un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”), obbligatorio per operare nell’ambito di cantieri edili.

Il provvedimento sostituisce integralmente l’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), prevedendo - a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - l’obbligo decorrente dal 01/10/2024 di possedere una “patente, rilasciata sulla base dei seguenti requisiti, indicati al comma 1 del suddetto articolo:
* iscrizione alla CCIAA;
* adempimento degli obblighi formativi;
* possesso del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), del DVR (Documento di valutazione dei rischi) e del DURF (Documento unico di regolarità fiscale).
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti, i quali subiscono decurtazioni in caso di violazioni varie (mancanza del DVR, violazioni che espongono i lavoratori a rischi particolari, impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto), oppure riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro dal quale sia derivata morte o inabilità permanente o temporanea del lavoratore.
Non è consentito di operare nel caso in cui i crediti scendano sotto i 15, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 7, art. 37 del D. Leg.vo 81/2008.

Dopo due anni dalla notifica della decurtazione, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (art. 30 del D. Leg.vo 81/2008).

La verifica del possesso della patente entra a far parte degli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo ed anche in caso di subappalto.

Dalla redazione