Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 02/03/2024, n. 19
D.L. 02/03/2024, n. 19
D.L. 02/03/2024, n. 19
D.L. 02/03/2024, n. 19
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 05/03/2024
Scarica il pdf completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo I - Governance per il PNRR e il PNC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 1. - Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029. 2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informativa e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 7, lettera f). Gli schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m). 4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le risorse di cui al primo periodo, risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo. 5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata: a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento “Servizi digitali e esperienza dei cittadini”; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento “Sviluppo dell'In-dustria cinematografica - Progetto Cinecittà”; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 mi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 2. - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei tra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 3. - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato, provvede, in particolare, a: a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1; b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 4. - Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 5. - Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 6. - Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. 2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 7. - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 8. - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,». 2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'artico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 9. - Omissis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 10. - Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,». 2. Omissis 3. Al fine di concorrere al potenziamento in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986: a) la dotazione organica del |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo I - Misure di semplificazione amministrativa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 11. - Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 12. - Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti. 2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 13. - Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 14. - Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi1. Omissis 2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è abrogato; b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse. 3. - 8. Omissis 9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 15. - Art. 16 - Omissis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo III - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 17. - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1-bis: 1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse. 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»; 3) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»; 4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»; b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse; c) dopo l'articolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 18. - Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di sport |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 19. - Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo V - Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 20. - Modifiche al codice dell'amministrazione digitale1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»; b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»; c) all'articolo 62: 1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3»; d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente: «Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. 2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato. 3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato. 4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni. 5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del re |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 21. - Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite conv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo VI - Disposizioni urgenti in materia di giustizia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 22. - Disposizioni urgenti in materia di personale1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11: 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»; 2) al comma 4: 2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»; 2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.». b) all'articolo 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 23. - Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali. 2. Per |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 24. - Omissis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 25. - Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»; b) dopo l'articolo 551, è inserito il seguente: «Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 26. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 3131. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “casellario giudiziale” è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»; 2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le parole «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base dati ai sensi dell'articolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 27. - Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo VII - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 28. - Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo VIII - Disposizioni urgenti in materia di lavoro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 29. - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»; b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente: «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.»; b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1), è sostituito dal seguente: «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»; 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 30. - Omissis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 31. - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025. 2. - 9. Omissis 10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato n |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo IX - Disposizioni urgenti in materia di investimenti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 32. - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»; b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente: «139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»; c) il comma 139-quater è abrogato; d) al comma 140: 1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 33. - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse; b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono aggiunte le seguenti: «, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»; c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente: «31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 34. - Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 35. - Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 36. - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 20161. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 37. - Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 38. - Transizione 5.01. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0. 2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del re-gistro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 39. - Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della sal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 40. - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 2. All'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 867 è inserito il seguente: «867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»; b) dopo il comma 870 è inserito il seguente: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 41. - Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e all'articolo 129 d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo X - Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 42. - Art. 43 - Omissis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 44. - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1961. All'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati, son |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo III - Disposizioni finali e di coordinamento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo I - Disposizioni finali |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 45. - Abrogazioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 46. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegato 1(Art. 1, comma 8, lett. f))
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegato 2(Articolo 12, comma 12, lettera c))
«Tabella B.I - Artigianato - elenco attività (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegato 3(Art. 34, comma 1, lettera b)) Sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Allegato 1 (art. 21, comma 3)
|
Dalla redazione
- Perizie e consulenze tecniche
- Professioni
Il Consulente tecnico e il Perito nel processo civile e penale
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- DURC
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
DURC (Documento unico di regolarità contributiva): richiesta e rilascio online, procedure, requisiti e validità
- Alfonso Mancini
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2023
- Redazione Legislazione Tecnica
- Leggi e manovre finanziarie
- Finanza pubblica
La Legge di bilancio 2021 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
26/04/2024
- Investimenti 4.0, da lunedì ok alle compensazioni dei bonus non fruiti da Italia Oggi
- Abitazione principale, studi fuori dallo sgravio da Italia Oggi
- Sì all’Ecobonus anche senza la comunicazione dei dati all’Enea da Italia Oggi
- La gestione del general contractor dopo i nuovi vincoli da Italia Oggi
- Gli incarichi ai legali sono appalti di servizi da Italia Oggi
- Le centrali di committenza devono essere pubbliche amministrazioni o quantomeno società in house. da Italia Oggi