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D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazi

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TITOLO I - Modifiche al codice penale
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Art. 1 - Modifiche al Libro I del codice penale

1. Al Libro I del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.»;

b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le parole: «le conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato,

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Art. 2 - Modifiche al Libro II del codice penale

1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 388-ter:

1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»;

2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse;

b) all'articolo 582:

1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una dura

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Art. 3 - Modifiche al Libro III del codice penale

1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiu

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TITOLO II - Modifiche al codice di procedura penale
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CAPO I - Modifiche al Libro I del codice di procedura penale
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Art. 4 - Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). - 1. Prima della conclusione dell'udienz

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Art. 5 - Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale

1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis»;

b) all'articolo 78:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costit

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CAPO II - Modifiche al Libro II del codice di procedura penale
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Art. 6 - Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Forma degli atti). - 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricev

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Art. 7 - Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «redatto», sono inserite le seguenti «in forma di documento analogico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»;

b) all'articolo 127, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, q

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Art. 8 - Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale

1. Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:

«Titolo II-bis Partecipazione a distanza

Art. 133-bis (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

Art. 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza,

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Art. 9 - Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134:

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Art. 10 - Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale

1. Al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.»;

b) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). - 1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.»;

c) all'articolo 152, al comma 1, dopo le parole: «essere sostituite» sono inserite le seguenti: «dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero» e, dopo le parole «dell'atto», sono inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»;

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Art. 11 - Modifiche al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale

1. Al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.»;

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CAPO III - Modifiche al Libro III del codice di procedura penale
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Art. 12 - Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo l'articolo 252, è inserito il seguente:

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CAPO IV - Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale
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Art. 13 - Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la revoca» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

b) all'articolo 294:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.»;

2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,»;

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Art. 14 - Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

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CAPO V - Modifiche al Libro V del codice di procedura penale
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Art. 15 - Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 335:

1) al comma 1, le parole: «nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, al

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Art. 16 - Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro V del codice di procedura pena

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Art. 17 - Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Libro V, Titolo IV, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l'articolo 161» sono inserite le seguenti: «, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità»;

b) all'articolo 350, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

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Art. 18 - Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 360, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.»;

b) all'articolo 362, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di o

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Art. 19 - Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 386:

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Art. 20 - Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 391-ter, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

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Art. 21 - Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale, all'

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Art. 22 - Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 405:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini per la conclusione delle indagini preliminari.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.»;

b) all'articolo 406:

1) al comma 1, le parole: «per giusta causa» sono sostituite dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.»;

3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini»;

c) all'articolo 407:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, se si procede per una contravvenzione, un anno»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.»;

d) dopo l'articolo 407, è inserito il seguente:

«Art. 407-bis (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviaz

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Art. 23 - Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Libro V, Titolo IX, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 419:

1) al comma 1, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

3) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2.»;

b) all'articolo 420, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.

2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.»;

c) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

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CAPO VI - Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale
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Art. 24 - Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 438:

1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:

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Art. 25 - Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 444:

1) al comma 1, la parola: «sanzione» è sostituita con la seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.»;

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Art. 26 - Modifiche al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale, all

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Art. 27 - Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;

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Art. 28 - Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 459:

1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo

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Art. 29 - Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 464-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: «l'imputato», sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.»;

2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel

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CAPO VII - Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale
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Art. 30 - Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» è sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.»;

b) all'articolo 483, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.»;

c) all'articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies»;

d) all'articolo 489:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se vi è la prova che nel corso d

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Art. 31 - Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l'articolo 545, è inserito il seguente:

«Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 198

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CAPO VIII - Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale
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Art. 32 - Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale

1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 550, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

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CAPO IX - Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale
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Art. 33 - Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 573:

1) al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla parola: «gli»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;

b) all'articolo 578:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagion

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Art. 34 - Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 593, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.»;

b) all'articolo 595, comma 2, le parole: «, 583» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 598, è inserito il seguente:

«Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con i

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Art. 35 - Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 611:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

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Art. 36 - Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice di procedura penale

1. Dopo il Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 628-bis (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali). - 1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievo

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Art. 37 - Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

1. Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale, l'articolo 629-bis è sostituito dal seguente:

«Art

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CAPO X - Modifiche al Libro X del codice di procedura penale
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Art. 38 - Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

1. Al Libro X, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 656:

1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all'esecuzione» sono inserite le seguenti: «nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa»;

2) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.»;

b) all'articolo 657, al comma 3, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice», la parola: «sanzione» è sostituita dalla parola: «pena» e la parola: «sanzioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «pene»;

c) l'articolo 660 è sostituito dal seguente:

«Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'

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Art. 39 - Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 666, comma 4,

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CAPO XI - Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale
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Art. 40 - Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

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TITOLO III - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
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Art. 41 - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale). - 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.»;

b) all'articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.»;

c) all'articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi 2, 3, 4, 4-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice» e, dopo l'articolo 45-bis, è inserito il seguente:

«Art. 45-ter (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa). - 1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»;

d) all'articolo 55, al comma 2, le parole: «e il testo del fonogramma» sono soppresse;

e) dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

«Art. 56-bis (Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore). - 1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;

b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;

c) il nome e cognome del destinatario;

d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;

f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di acc

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TITOLO IV - Disciplina organica della giustizia riparativa
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CAPO I - Principi e disposizioni generali Sezione I Definizioni, principi e obiettivi
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Art. 42 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica

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Art. 43 - Principi generali e obiettivi

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;

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Art. 44 - Principi sull'accesso

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità

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Art. 45 - Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

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Art. 46 - Diritti e garanzie per le persone minori di età

1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decr

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CAPO II - Garanzie dei programmi di giustizia riparativa Sezione I Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti
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Art. 47 - Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi

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Art. 48 - Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente

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Art. 49 - Diritto all'assistenza linguistica

1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte cons

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Art. 50 - Dovere di riservatezza

1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ra

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Art. 51 - Inutilizzabilità

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'es

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Art. 52 - Tutela del segreto

1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria nè a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il media

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CAPO III - Programmi di giustizia riparativa Sezione I Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa
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Art. 53 - Programmi di giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previ

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Art. 54 - Attività preliminari

1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il m

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Art. 55 - Svolgimento degli incontri

1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indi

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Art. 56 - Disciplina degli esiti riparativi

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.

2. L'esito simbolico può

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Art. 57 - Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle at

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Art. 58 - Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'

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CAPO IV - Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività Sezione I Formazione dei mediatori esperti
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Art. 59 - Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di

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Art. 60 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, d

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CAPO V - Servizi per la giustizia riparativa Sezione I Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni
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Art. 61 - Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

2. La Conferenza nazionale è presieduta

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Art. 62 - Livelli essenziali delle prestazioni

1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

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Art. 63 - Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

a) il Ministero della giustizia;

b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

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Art. 64 - Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.

2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì,

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Art. 65 - Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al rag

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Art. 66 - Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Min

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Art. 67 - Finanziamento

1. N2 Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unifi

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TITOLO V - Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
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CAPO I - Modifiche in materia di procedimento per decreto
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Art. 68 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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CAPO II - Modifiche in materia di giustizia digitale
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Art. 69 - Modifiche in materia di giustizia digitale

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguen

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CAPO III - Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie
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Art. 70 - Omissis

 

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Art. 71 - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità;

quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.

Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.

Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.»;

b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Semilibertà sostitutiva). - La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

c) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). - La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

d) dopo l'articolo 56, sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo). - Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 56-ter (Pres

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Art. 72 - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»;

b) dopo l'a

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Art. 73 - Art. 74 - Omissis

 

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Art. 75 - Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67

1. All'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 76 - Art. 78 - Omissis

 

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Art. 79 - Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pen

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CAPO IV - Modifiche in materia di spese di giustizia
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Art. 80 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 81 - Omissis

 

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CAPO V - Modifiche in materia di iscrizione nel casellario giudiziale

N18

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9198396 11443438
Art. 82 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
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9198396 11443439
CAPO VI - Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
9198396 11443440
Art. 83 - Art. 84 - Omissis

 

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9198396 11443441
TITOLO VI - Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
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Art. 85 - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Fermo

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9198396 11443443
Art. 85-bis - Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile

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9198396 11443444
Art. 86 - Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33

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9198396 11443445
Art. 87 - Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

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9198396 11443446
Art. 87-bis - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

N8

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedim

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9198396 11443447
Art. 88 - Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'

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Art. 88-bis - Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari

N9

1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procediment

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Art. 88-ter - Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere

N10

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9198396 11443450
Art. 89 - Disposizioni transitorie in materia di assenza

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata d

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9198396 11443451
Art. 89-bis - Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale

N11

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9198396 11443452
Art. 90 - Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di p

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9198396 11443453
Art. 91 - Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la s

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9198396 11443454
Art. 92 - Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

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Art. 93 - Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori

1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita ne

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Art. 93-bis - Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento

N13

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Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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9198396 11443458
Art. 95 - Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente

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Art. 96 - Omissis

 

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Art. 97 - Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689,

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Art. 97-bis - Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive

N16

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Art. 98 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158, 161, comma 2, 369, comm

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Art. 99 - Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto all'articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni de

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Art. 99-bis - Entrata in vigore

N1

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini