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Circ. Ag. Entrate 20/04/2023, n. 10/E

Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 - Certificazione SOA.
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Premessa

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (1) (di seguito Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici).

L’intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del

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1. Obbligo della certificazione SOA

L’articolo 10-bis, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:

a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei cont

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2. Decorrenza

Il comma 4 dell’articolo 10-bis in esame prevede che le «disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al riguardo, nonostante il comma 4 escluda l’applicazione delle sole disposizioni del comma 1 dell’articolo 10-bis, secondo un’interpretazione sistematica, che tenga conto del combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 10-bis e dell’esigenza di tutelare l’affidamento dei contribuenti sul quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022, si ritiene che p

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2.1. Riconoscimento degli incentivi fiscali

In considerazione del quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, come delineato nel precedente paragrafo, si può ritenere che:

- per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (di seguito incentivi fiscali) a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:

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3. Ambito di applicazione

L’articolo 10-bis introduce le “condizioni SOA” ai «fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», con riferimento all’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020».

In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) (3) del Decreto Rilancio.

Al riguardo, l’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 3), del d.l. n. 11 del 2023 ha stabilito che «le disposizio

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3.1. Lavori di importo superiore a 516.000 euro

I commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, nello stabilire i presupposti di applicazione della disciplina in esame, fanno riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro; a tal riguardo, si ritiene che l’importo dei lavori si debba intendere al netto dell’IVA (6).

L’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 2), del d.l. n.

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