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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 06/03/2023, n. 222
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- Deliberaz. G.R. 23/10/2023, n. 1246
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Premesso che - l'articolo 3 comma 1) lett. h e h-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) identifica nella Regione l'autorità competente (come definita dall'articolo 9 e allegato A del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) in materia di gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (catasto impianti termici) e di controlli atti ad accertare l'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione; - l'articolo 23-sexies attribuisce alla Giunta regionale la competenza di definire in modo puntuale le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. 192/2005; - con il D.P.G.R. 3 marzo 2015 n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39) sono state definite le disposizioni per l'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore; |
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Allegato A) - Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23-ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
Premessa Il presente allegato specifica per la categoria degli impianti a biocombustibile solido le modalità per accatastamento, gestione e manutenzione, stabilendo indicazioni diverse a seconda che gli apparecchi siano di potenzialità termica utile nominale superiore o inferiore ai valori di soglia previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 23-sexies della L.R. 39/05 per l'effettuazione dei controlli di efficienza energetica. Le disposizioni dettano una disciplina transitoria in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs. 192/05 (come modificato dal D.Lgs. 48/2020) che daranno indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa. La disciplina in questione è finalizzata, oltre al mantenimento ed accrescimento dell'efficienza energetica degli impianti termici degli edifici, a monitorare con più puntualità gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido che, nelle aree critiche per la qualità dell'aria, sono la principale sorgente emissiva di materiale particolato PM10. La combustione della biomassa legnosa ha infatti il pregio di utilizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di valorizzare anche risorse locali, ma produce un impatto negativo sulla qualità dell'aria quando la combustione avviene con biomassa non idonea e in impianti obsoleti, privi delle caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le emissioni e non regolarmente manutenuti.
1. Contesto e obbiettivi Il Piano regionale per qualità dell'aria-ambiente (PRQA) approvato con Delib.C.R. 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014) ha definito le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo dei diversi inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM10 e PM2,5). Con l'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana N1, sottoscritto nel febbraio 2020 dal Ministero dell'Ambiente sono state previste misure di contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10. La Regione Toscana ha attuato questa previsione con la Delib.G.R. del 18 ottobre 2021 n. 1075 (Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della L.R. 74/2019), includendo alcune disposizioni anche in merito agli impianti termici civili alimentati da biomasse legnose per le zone della Regione in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10 e stabiliti dal D.Lgs. 155/2010. La previsione normativa di estendere l'accatastamento a tutti gli impianti termici alimentati a biocombustibile solido, adottando procedure diversificate a seconda della taglia di potenza utile nominale, risponde, in primo luogo, a una necessità conoscitiva finalizzata a migliorare il quadro numerico degli apparecchi responsabili delle emissioni inquinati prodotte da questi impianti e che attualmente risulta fortemente sottostimato e incerto. Risulta infatti fondamentale mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10 al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.
2. Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni riguardano gli impianti termici civili alimentati da biocombustibile solido in riferimento a: - requisiti per l'installazione e l'esercizio; - documentazione che identifica l'impianto termico; - controlli, ovvero ispezioni e accertamenti, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche in sito 2. Il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati per la cottura dei cibi purché collegati ad un impianto di riscaldamento ad acqua (esempio: termo-cucina). Restano esclusi gli apparecchi/generatori utilizzati per alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale.
3. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si fa riferimento alle seguenti definizioni: - Impianto termico: Tenuto conto delle finalità del D.Lgs. 192/05 e della definizione di cui all'art. 2 comma 1, I-tricies dello stesso provvedimento (come modificato dal D.Lgs. 48/2020), l'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto. Pertanto, nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e l'impianto termico ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt. |
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