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Ord. C. Cass. civ. 14/10/2022, n. 30307

9235427 9235427
Edilizia e immobili - Condominio - Art. 1122, c.c. - Portata - Danni alle parti comuni - Nozione - Divieto - Verifica del pregiudizio alla fruibilità della parte comune - Spetta al giudice del merito - Fattispecie relativa alla chiusura del ballatoio.

L’art. 1122, comma 1, c.c., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o ridu

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