Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 22/01/2000, n. 695
Sent. C. Cass. civ. 22/01/2000, n. 695
Edilizia e immobili - Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Esclusione della garanzia - Vizi facilmente riconoscibili - Fondamento dell'esclusione - Conseguenze - Dichiarazione del venditore circa il buon funzionamento della cosa - Effetti - Garanzia per i vizi facilmente riconoscibili - Esclusione.L'esclusione della garanzia quando i vizi siano facilmente riconoscibili nel momento della conclusione del contratto costituisce imposizione a carico del compratore di un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio, in applicazione del principio |
Scarica il pdf completo | |
---|---|
SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
|
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto del 21.1.1990 Mario e Marco Crespi convenivano dinanzi il pretore di Busto Arsizio Falciola Pietro e Gardini Giuseppina esponendo che con rogito Barbagallo del 14.7.1989 avevano dagli stessi acquistato un appartamento in Stresa, via Nazionale del Sempione; i venditori avevano specificamente garantito nell'atto il buon fu |
|
MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 - 1491 - 1494 - 1495 e 1497 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, ritenendo perfettamente funzionante l'impianto di riscaldamento nonostante gli inconvenienti accertati, non ha considerato che i venditori avevano prestato specifica e particolare garanzia di buon funzionamento dell'impianto; che da una consulenza di parte dell'ing. Fracchiolla, allegata agli atti, era risultata la necessità di apportare modifiche all'impianto; che la distribuzione non omogenea del calore costituiva vizio redibitorio. La sentenza è contraddittoria perché da un lato ha ammesso che gli acquirenti avevano interesse a farsi garantire il buon funzionamento dell'impianto (a tal fine era stata inserita apposita clausola nel contratto), dall'altro ha affermato che il contratto era stato stipulato nella consapevolezza da parte degli acquirenti di tali difetti avendo essi avuto la poss |
|
P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Fisco e Previdenza
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
- Imposte sul reddito
Caratteristiche e disciplina delle locazioni brevi
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
03/05/2024
- Bonus edilizi, come superare lo stop a cessione del credito e sconto in fattura da Italia Oggi
- Beni in comodato a terzi, nessun ostacolo al beneficio da Italia Oggi
- Per i gruppi di imprese, ok al trasferimento del bene da Italia Oggi
- Forfettari, precompilata tutta da (ri)fare da Italia Oggi
- Spese per opere mai effettuate, il credito si restituisce da Italia Oggi
- Al solare un tax credit inverso da Italia Oggi