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L. R. Sardegna 23/05/2008, n. 6

Legge quadro in materia di consorzi di bonifica.
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuo

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Art. 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:

a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;

b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;

c) la ges

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Art. 3 - Concertazione e accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali

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Art. 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.

1-bis. I

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Art. 5 - Finanziamento

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2 sono reperiti attraverso:

a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 9;

b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'articolo 11;

c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;

d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 2.

2. Sono a totale carico pubblico:

a) gli oneri rel

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Art. 6 - Spese per energia elettrica

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica, escluse quelle già po

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Art. 7 - Calamità naturali

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a

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Art. 8 - Premialità

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei co

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Art. 9 - Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della

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Art. 10 - Contributo irriguo

1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:

a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;

b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola region

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Art. 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. In applicazione dell'

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Art. 12 - Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, n

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Art. 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;

b) due e

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Art. 14 - Natura e ordinamento

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

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Art. 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto prev

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Art. 16 - Statuto

1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere de

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Art. 17 - Contabilità

1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna. N12

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Art. 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica

1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicità di gestione.

3. Al fine di perseguire l'economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.

4. All'individuazione, istituzione, fusione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Preside

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Art. 19 - Organi

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

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Art. 20 - Assemblea dei consorziati

1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.

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Art. 21 - Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.

2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non e

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Art. 22 - Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica

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Art. 23 - Diritto al voto

1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.

2. Non hanno

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Art. 24 - Ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:

a) il Presidente della Regione;

b) i consiglieri regionali;

c) i componenti della Giunta regionale;

d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricompr

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Art. 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento,

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Art. 26 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri

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Art. 27 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio

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Art. 28 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

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Art. 29 - Prorogatio

1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque gior

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Art. 30 - Indennità

1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità

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Art. 31 - Catasto consortile

1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo

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Art. 32 - Piano di classifica

1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei me

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Art. 33 - Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti

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Art. 34 - Personale e uffici dei consorzi

1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria.

4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.

5. È fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.

6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prest

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Art. 35 - Pubblicazione degli atti

1. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un period

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Art. 36 - Controllo di gestione

1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello sta

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Art. 37 - Indirizzo regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta atti di indirizzo e criter

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Art. 38 - Vigilanza

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chia

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Art. 39 - Scioglimento

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi dei consorzi di bonifica qualora, nella gestione degli stessi, veng

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Art. 40 - Controllo di legittimità

1. Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura gli atti concern

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Art. 41 - Procedura di controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

2. Gli att

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Art. 42 - Impugnazioni

1. Contro gli atti del consorzio di bonifica è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi.

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Art. 43 - Prima attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 18, al riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi consorzi e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura prioritariamente di mantenere l'inte

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Art. 44 (Riscossione del contributo irriguo in via transitoria)

N6

1. I criteri per la determinazione dell’importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall’annualità 2006.

2. La riscossione dei contributi irrigui

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Art. 45 - Norme di principio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al

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Art. 46 - Norma transitoria

1. Fino all'entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo è rapportato all'estensione irrigata, al tipo e al numero di coltura praticata; per i singoli comprensori nei quali si è provveduto all'installazione delle apparecchiature di misurazione dell'acqua il pagamento della stessa a consumo decorre dall'annata successiva a quella della installazione.

2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a valere sulle maggiori spese per l'attuazione della presente legge.

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Art. 47 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche con esclusione dell'articolo 13.

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Art. 48 - Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutatati in euro 39.600.000 per l'anno 2008, in euro 25.100.000 per gli anni dal 2009 al 2011 e in euro 23.600.000 per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

a) quanto a euro 17.500.000 per l'anno 2008 con l'utilizzo delle disponibilità recate dalla UPB S04.02.003 (capitoli SC04.0194 - SC04.0195) e dalla UPB S06.04.014 (capitolo SC06.1125); quanto a euro 1. 500.000 per gli anni dal 2009 al 2011 mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla UPB S04.02. 003 (capitolo SC04.0195);

b) quanto a euro 22.100.000 per l'anno 2008 e a euro 23.600.000 per gli anni successivi, con l'utilizzo di quota parte del fondo nuovi oneri legislativi.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente

anno 2008 euro 100.000

anno 2009 euro 100.000

anno 2010 euro 100

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