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Regolam.R. Lombardia 24/03/2006, n. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
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[Premessa]


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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell’

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni di cui all’ articolo 2 del d.lgs.152/1999 , si intende per:

a) “evento meteorico” una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseg

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Art. 3 - (Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

1) industria petrolifera;

2) industrie chimiche;

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Art. 4 - (Competenze)

1. Ai sensi degli articoli 42 e 43 della l.r. 26/2003 , l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavag

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Art. 5 - (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Tutte le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere impermeabili.

2. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d’acqua superficiale ovvero

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Art. 6 - (Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su indicazione dell’Autorità competente di cui all’articolo 4, separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installa

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Art. 7 - (Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio idrico e approvati dall&rs

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Art. 8 - (Prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali

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Art. 9 - (Domanda di autorizzazione)

1. Per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata domanda di autorizzazione all’Autorità competente di cui all’articolo 4. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento e, per quanto concerne le acque reflue, alle disposizioni del d.lgs. 152/1999 .

2. La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della previgente disciplina, qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizioni del presente regolamento.

3. La domanda deve contenere dettagliate informazioni sull’autorizzazione allo scarico delle acque reflue eventualmente possed

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Art. 10 - (Autorizzazione agli edifici e alle installazioni esistenti)

1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli che all’entrata in vigore del presente regolamento sono destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al regolamento stesso, indipendentemente dalla circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati, purché per la loro realizzazione siano stati rilasciati i pe

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Art. 11 - (Autorizzazione agli edifici e alle installazioni nuovi)

1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al presente regolamento, per i quali all’entrata in vigore dello st

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Art. 12 - (Validità dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

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Art. 13 - (Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)

1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 9, c

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Art. 14 - (Campionamenti e accertamenti)

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall’articolo 7 per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l’Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione pi&ug

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Art. 15 - (Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale adegua il regolamento tipo di igiene locale, approvat

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