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Deliberaz. Consiglio/Assemblea LegislativaR. Emilia Romagna 06/12/2010, n. 28

Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713).
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Testo del documento

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1713 del 15 novembre 2010, recante in oggetto “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.”;

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente “Territorio, Ambiente, Mobilità”, giusta nota prot. n. 35601 in data 1 dicembre 2010;

- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della l’ora e della fauna selvatiche ”;

- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE “Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”;

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 settembre 2006, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”;

- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;

- la Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007, n. 141: “Approvazione del piano energetico regionale”;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

- il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

- il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

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ALLEGATO I - PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA

 

Criteri generali di localizzazione:

 

PREMESSA: EFFICACIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri generali di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica - di seguito denominati “impianti fotovoltaici” - non si applicano, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente atto i procedimenti per l’istallazione degli impianti che, alla data di approvazione dello stesso siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.

3. Dalla data di approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dal presente atto.

4. Ai fini dell’individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.

5. Per il territorio dei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, provvederà ad indicare, in coerenza con quanto previsto dal presente atto, le aree e i siti per l’istallazione di impianti fotovoltaici, individuandoli cartograficamente.

6. La Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee guida nazionali, provvede alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A del presente allegato) e di quelle considerate idonee all’istallazione degli stessi (lettera B del presente allegato) attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree.

7. Le aree computate ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere utilizzate, per l’intero periodo di esercizio degli stessi, allo scopo di realizzare nuovi impianti, anche a seguito di frazionamento.

8. Qualora un’area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dal presente atto, si applica la disciplina più restrittiva.

 

A) N1 Sono considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);

1.2. zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR)

1.4. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;

1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);

1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);

1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

 

Descrizione delle disposizioni che rendono incompatibile l’installazione degli impianti fotovoltaici:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, le zone di tutela naturalistica di cui all’art. 25 del PTPR individuano e tutelano le aree nelle quali sono ammessi prioritariamente attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Le zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull’andamento del corso d’acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati.

Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Infine, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 42 del 2004 sono zone di particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, e pertanto si

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