FAST FIND : GP6269

Sent.C. Cass. 13/01/2003, n. 340

49463 49463
1. Progettista e direttore dei lavori - Responsabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. e della Corte dei conti rispettivamente.
1. Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica appaltata da un'Amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di «agente», deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, c. 1, T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 (norma che, per effetto dell'art. 58, L. 8 giugno 1990 n. 142 ora art. 93, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli Enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e segg. T.U. 3 marzo 1934 n. 383); detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la Stazione appaltante ed il progettista di un'opera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'Amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'Amministrazione ma di contratto d'opera professionale: ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

1a. - Ved. C. Conti, Lazio 26 settembre 2002 n. 2576 R
(T.U. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 251 ss.; T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 52, 1°c.; L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58; T.U. 18 agosto 2000 n. 267, art. 93)

Dalla redazione