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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP3978
Sent.C. Cass. 11/05/1999, n. 4676
Sent.C. Cass. 11/05/1999, n. 4676
Sent.C. Cass. 11/05/1999, n. 4676
1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Configurabilità anche in attività prodromiche e necessarie.
1. Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuti presenti i caratteri originari del sistema e la sua evoluzione, deve ritenersi configurabile l'occasione di lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subìto da lavoratore soggetto ad assicurazione perché addetto ad attività protetta a norma dell'art. 1 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 anche con riferimento ad eventi occorsi nello svolgimento di attività prodromica e necessaria rispetto alla prestazione dedotta in contratto, a prescindere da particolari requisiti di specificità del rischio.
1a. (INF.2A) Sugli infortuni "in occasione di lavoro" ved. Cass. 19 aprile 1999 n. 3885R (Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio di dipendente in servizio esterno con mezzo proprio), 3 febbraio 1999 n. 932R (Indennizzabilità dell'infortunio verificatosi in collegamento non marginale con l'attività lavorativa e non in semplice rapporto di coincidenza solo cronologica o topografica con la stessa), 28 gennaio 1999 n. 774R (Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio occorso in occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 del T.U. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124R è la sussistenza della causa o almeno dell'occasione di lavoro), 17 dicembre 1998 n. 12652R (Presupposto perché possa affermarsi che un infortunio si è verificato in occasione di lavoro è la sussistenza della connessione anche indiretta con l'attività lavorativa) e relativa nota 1a.
T.U. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 1 (Attività protette) (Questo articolo stabilisce norme sulle "attività protette" che qui appresso riportiamo, limitatamente però a quelle che possono riguardare gli appalti).
1 c. - É obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, (omissis).
3 c. - L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
(omissis);
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
(omissis);
24) per il servizio di vigilanza privata (omissis).
4c. - Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
5c. - Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
6c. - Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
7c. - L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)
1c. - L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
(T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 1) |
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