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Sent.C. Cass. 27/11/1999, n. 13296

47238 47238
1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Incidente determinato da condotta imprudente o colposa di altro lavoratore - Indennizzabilità.
1. Elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile è l'occasione di lavoro, la quale sussiste ogniqualvolta l'evento lesivo risulti ricollegabile, in modo non meramente marginale, all'esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all'ambiente alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta; conseguentemente sono indennizzabili tutti quegli eventi che ledono l'integrità fisica del lavoratore per effetto di condotte imprudenti, negligenti o prive di qual perizia professionale messe in atto dai colleghi nello svolgimento delle loro mansioni e, quindi, anche di quei comportamenti che, seppure sorti per scherzo hanno cagionato - in ragione della mancanza della necessaria avvedutezza dei loro autori - danni alla persona del lavoratore.

1a. (INF.2A) Ved. Cass. 11 maggio 1999 n. 4676R.

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