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Sent.C. Cass. 21/04/2004, n. 7633

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in occasione di lavoro - Rischio improprio - Indennizzabilità.
1. L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro sussiste anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto «improprio», ossia non intrinsicamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l'eventuale carattere di mera occasionalità di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della «normalità» o «tipicità» del rischio protetto. (Nella specie, la Corte suprema ha cassato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un vice direttore di albergo che aveva urtato violentemente il capo contro la porta semiaperta all'interno della stanza della direttrice dalla quale era stato chiamato mentre si trovava all'interno del proprio ufficio).

Sugli infortuni «in occasione di lavoro» (i.o.l., per brevità) Ved. la seguente giurisprudenza della Corte suprema degli ultimi 8 anni. Cass. 25 febbraio 2004 n. 3765 R 13 maggio 2002 n. 6894 R e 13 aprile 2002 n. 5357 R e n. 5354 R e 346 [R=W13A02346] e 11 febbraio 2002 n. 1944 R e 13 luglio 2001 n. 9556 R e 14 febbraio 2001 n. 2117 R e 10 gennaio 2001 n. 253 R [Negli infortuni in occasione di lavoro indennizzabili sono compresi anche quelli che si verificano nel caso di un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni (c.d. «rischio improprio»)]; 9 agosto 2003 n. 12035 R e 9 novembre 2002 n. 15765 R e 18 settembre 2000 n. 12325 R(Indennizzabilità dell'infortunio i.o.l. quando vi è un nesso di casualità fra attività lavorativa e sinistro); 9 aprile 2003 n. 5578 R (Gli accertamenti in tema di infortuni i.o.l. sono di competenza del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici); 9 dicembre 2002 n. 17523 R (L'infortunio avvenuto nell'alloggio di servizio non può essere qualificato come infortunio i.o.l.); 7 maggio 2002 n. 6511 R (È indennizzabile, perché avvenuto in occasione di lavoro, l'infortunio occorso al lavoratore mentre, nella pausa del pranzo, si recava dal posto di lavoro agli spogliatoi per consumare il pasto portato da casa, secondo quanto imposto dall'azienda); 22 aprile 2002 n. 5841 R (È stato considerato infortunio i.o.l. quello occorso ad un lavoratore scivolato nello scendere le scale del luogo di lavoro a lui riservato per compiere un atto inerente alle sue funzioni); 27 febbraio 2002 n. 2942 R [Per «occasione di lavoro», ai fini della indennizzabilità di un infortunio, devono intendersi tutte le condizioni in cui l'attività lavorativa si svolge, con un rischio di danno per il lavoratore, escluso quello «elettivo» (cioè derivante da una scelta volontaria del lavoratore, per sue esigenze personali)]; 9 ottobre 2000 n. 13447 R (Nell'«occasione di lavoro» rientrano gli spostamenti del lavoratore funzionale alla sua attività); 7 aprile 2000 n. 4433 R e 11 maggio 1999 n. 4676 R (È indennizzabile l'infortunio sul lavoro anche nell'ipotesi di rischio c.d. «improprio» cioè inerente ad una attività prodromica e strumentale a quella propria del lavoratore, anche se occasionale); 1° febbraio 2000 n. 1109 R (Nella specie è stata esclusa l'occasione di lavoro per l'infortunio occorso ad una impiegata che era scivolata su una matita mentre percorreva le scale per tornare al proprio ufficio dopo avere eseguito una fotocopia); 27 novembre 1999 n. 13296 R (È indennizzabile l'infortunio causato da condotta imprudente o colposa di altro lavoratore); 22 novembre 1999 n. 12930 R (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio in caso di rischio non del tutto estraneo all'attività lavorativa); Cass. 15 luglio 1999 n. 7486 R (Criterio circa l'onere di prova dell'infortunio in occasione di lavoro); 2 giugno 1999 n. 5419 R (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio occorso durante attività connessa col lavoro), 19 aprile 1999 n. 3885 R(Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio di dipendente in servizio esterno con mezzo proprio), 3 febbraio 1999 n. 932 R (Indennizzabilità dell'infortunio verificatosi in collegamento non marginale con l'attività lavorativa e non in semplice rapporto di coincidenza solo cronologica o topografica con la stessa), 28 gennaio 1999 n. 774 R (Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio occorso in occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 del T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è la sussistenza della causa o almeno dell'occasione di lavoro), 17 dicembre 1998 n. 12652 R (Presupposto perché possa affermarsi che un infortunio si è verificato in occasione di lavoro è la sussistenza della connessione anche indiretta con l'attività lavorativa); 13 maggio 1998 n. 4841 R (Ma l'occasione di lavoro non è configurabile per ogni attività, sia pure in senso lato ricollegabile a quella lavorativa, svolta nei luoghi di provenienza o di destinazione del lavoratore, e specificamente nella sua abitazione; nella specie era stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che dopo l'uso, necessario, del suo ciclomotore per tornare dal lavoro era scivolato mentre, per riporre il veicolo, percorreva la rampa di discesa al garage, pericolosa per le cattive condizioni atmosferiche); 7 maggio 1998 n. 4646 R (È indennizzabile l'infortunio verificatosi in situazione di rischio specifico improprio; nella specie un lavoratore, dopo essere giunto al cantiere, era tornato a casa per prendere un attrezzo di proprietà aziendale, che era necessario per la lavorazione in programma e che tutta via egli aveva dimenticato di portare, e si era infortunato scendendo in tali circostanze le scale della sua abitazione); 5 settembre 1997 n. 8538 R; 1° settembre 1997 n. 8269 R(L'infortunio è indennizzabile in una situazione di rischio non generico ma specifico e che non sia elettivo, derivante cioè da una scelta arbitraria del lavoratore; nella specie era stata esclusa l'indennizzabilità del lavoratore che aveva raggiunto il posto di lavoro non attraverso il percorso ordinario, ma attraverso un percorso diverso ed interdetto da una catena, nello scavalcare la quale era inciampato procurandosi lesioni); 23 agosto 1997 n. 7918 R (Esclude anch'essa il «rischio elettivo»; nella specie la Cassazione ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso alla operaia che, al termine del suo lavoro, indossando il cappotto, urtava accidentalmente contro la stufetta sita nei locali della port626 R; VI 12 giugno 1992 n.

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