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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Lavoro e Prev. Soc. 21/05/1974
D. Min. Lavoro e Prev. Soc. 21/05/1974
- D.M. 23/07/1977
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Titolo I - ESERCIZIO |
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Capo I - RECIPIENTI FISSI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI O VAPORI DIVERSI DAL VAPORE D'ACQUA NON ASSIMILABILI A QUELLI ADIBITI PER IL TRASPORTO |
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Art. 1.1. I recipienti fissi contenenti in tutto o in parte gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua, escluse le bombole di capacità non superiore a 80 litri, sono soggetti ai sensi degli artt. 43 e 44 del regio decreto 12.5.1927, n. 824: a) alle norme di cui al decreto ministeriale 21.11.1972 riguardante il calcolo, l'impiego dei materiali e della saldatura ne |
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Art. 2.1. La visita interna di costruzione o riparazione consiste nell'esame di tutte le parti del recipiente soggette a sorveglianza ai fini di accertarne la corrispondenza al progetto e l'esecuzione secondo le disposizioni in vigore. 2. La prova idraulica consiste nel sottoporre il recipiente a pressione di liquido. Tale p |
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Art. 3.1. Per quanto attiene l'esercizio, i recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti |
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Art. 4.1. Rientrano nella classe a), e pertanto sono soggetti alle sole verifiche in sede di costruzione, i seguenti tipi di recipienti: - recipienti di qualsiasi tipo aventi il prodotto della pressione di |
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Art. 5.1. Rientrano nella classe b), e pertanto sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto, i seguenti tipi di recipienti: |
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Art. 6.1. Rientrano nella classe c), e quindi sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo |
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Art. 7.1. I recipienti della classe a) di cui all'art. 4 sono soggetti, oltre che alle disposizioni previste |
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Art. 8.1. I recipienti della classe b) di cui all'art. 5, oltre che alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, sono soggetti all'obbligo della denuncia di primo o n |
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Art. 9.N2 1. I recipienti della classe c) di cui all'art. 6 sono soggetti oltre che alle disposizioni previste dagli artt. 1 e 8 del presente decreto, agli obblighi di cui al cap. III, sezione 2a, del regio decreto 12.5.1927, |
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Art. 101. La verifica di esercizio di cui al precedente art. 9 consiste nella constatazione che le condizioni di installazione dei recipienti, ai fini della sicurezza, permangono invariate rispetto a quelle accertate in sede di impianto, nonché nell'esame dell'efficienza ed idoneit&agra |
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Art. 11.1. I costruttori, per i recipienti di cui all'art. 6 del presente decreto, in aggiunta ai dati prescr |
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Capo II- RECIPIENTI FISSI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI O VAPORI DIVERSI DAL VAPORE D'ACQUA ASSIMILABILI A QUELLI ADIBITI PER IL TRASPORTO |
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Art. 13.1. Ai recipienti di cui al precedente art. 12 di capacità superiore ad 80 litri, si applicano |
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Art. 14.1. Ai recipienti di cui al precedente art. 12 di capacità non superiore ad 80 litri si applica |
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Capo III - APPARECCHI A PRESSIONE PER LA PREPARAZIONE RAPIDA DEL CAFFÉOmissis |
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Capo IV - DISPOSIZIONI SUGLI ACCESSORI DI SICUREZZA E CONTROLLO DEI RECIPIENTI FISSI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI O VAPORI DIVERSI DAL VAPORE DI ACQUA |
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Art. 17.1. I recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua devono essere installati in modo tale che, durante il normale esercizio, non vengano superati i limiti di temperatura e di pressione stabiliti nel progetto, indipendentemente dall'intervento dei dispositivi di sicurezza di cui al presente capo. |
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Art. 18.1. Le valvole di sicurezza prescritte al precedente articolo devono essere ad intervento automatico o |
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Art. 19.1. É consentito l'impiego di dispositivi a frattura prestabilita in sostituzione o a monte di valvole di sicurezza, quand |
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Art. 20.1. I dispositivi di sicurezza devono essere dimensionati e devono funzionare in modo che la pressione |
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Art. 21.1. Qualora non siano state fornite dal progettista ovvero dall'utente le indicazioni della quantit&ag |
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Art. 22.1. I condotti di collegamento e ingresso ai dispositivi di sicurezza nonché gli eventuali condotti di scarico devono essere dimensionati e realizzati in modo da non limitare la funzionali |
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Art. 23.1. Sono rispondenti ai requisiti di cui all'art. 20 le valvole di sicurezza ed i dispositivi a frattura la cui sezion |
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Titolo Il - ESONERI |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 25.1. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione può rifiutare l'esonero quando |
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Art. 26.1. La dichiarazione di esonero resta - di diritto - annullata, quando vengano a mutare in tutto o in |
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Capo II - ESONERI TOTALI IN SEDE DI COSTRUZIONE |
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Art. 27.1. Per le categorie di apparecchi previste dai successivi artt. da 28 a 31 può essere concesso, in sede di costruzione, l'esoner |
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Art. 28. - Generatori di vapore di piccola potenzialità1. Per i generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità totale in litri non |
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Art. 29. - Generatori di vapore ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità1. Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico per i quali la pressione di progetto non superi 12 kg/cm² ed il prodotto della pressione di proge |
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Art. 30. - Recipienti di vapore autoproduttori1. Per i recipienti di vapore autoproduttori, per i quali il prodotto della pressione di progetto in |
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Art. 31. - Recipienti di vapore non autoproduttori1. Per i recipienti di vapore non autoproduttori, per i quali il prodotto della pressione di progetto |
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Capo III - ESONERI PARZIALI IN SEDE DI COSTRUZIONE |
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Art. 32. - Prove sui materiali1. Può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'A.N.C.C., della prova preventiva sui materiali da impiegare nella costruzione dei seguenti tipi di apparecchi a pressione: a) generatori e |
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Art. 33. - Recipienti con pressione di progetto non superiore a 1 kg/cm²1. Per i recipienti con pressione di progetto non superiore a 1 kg/cm², salvo le disposizioni di |
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Art. 34. - Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco1. Per i generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco può essere concesso l'esone |
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Art. 35. - Recipienti per i quali è pregiudizievole all'esercizio l'effettuazione di prove idrauliche1. Per i recipienti di forma o dimensioni tali che il riempimento con l'acqua possa recare pregiudizio alla stabilità propria e dei sostegni, nonché per i rec |
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Art. 36. - Recipienti smaltati1. Per i recipienti smaltati può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'eff |
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Art. 37. - Bombole fisse1. Per i recipienti fissi di capacità non superiore ad 80 litri assimilabili a quelli adibiti |
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Capo IV - ESONERI TOTALI IN SEDE DI UTILIZZAZIONE |
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Art. 38.1. Per le categorie di apparecchi previste dai successivi artt. 39 e 40 può essere concesso, in sede di u |
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Art. 39. - Generatori di vapore a bassa pressione1. Per ogni generatore di vapore con pressione massima di esercizio non superiore a 1 kg/cm², superficie di riscaldamento non superiore a 100 m² e producibilità |
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Art. 40. - Recipienti di vapore a bassa pressione1. Per i recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima d |
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Capo V - ESONERI PARZIALI IN SEDE DI UTILIZZAZIONE |
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Art. 41. - Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco1. Per i generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco, ivi compresi quelli a riscaldamento elettrico non inseriti in circuiti nucleari, può essere concesso l'es |
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Art. 42. - Generatori e recipienti di vaporeN3 1. Per i generatori di vapore, può ess |
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Art. 43. - Generatori di vapore a funzionamento automatico1. Per ogni generatore di vapore che utilizzi combustibile liquido o gassoso o polverizzato o energia |
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Art. 44. - Generatori di vapore a recupero diretto di condensa1. Per i generatori di vapore che utilizzano combustibile liquido o gassoso o polverizzato, per i qua |
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Art. 45. - Generatori di vapore a recupero di condensa1. Per i generatori di vapore, per i quali il 75% almeno del vapore prodotto rientra allo stato conde |
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Art. 46. - Generatori di vapori ad attraversamento meccanico1. Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico, nei quali la separazione del vapore dal l |
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Art. 47. - Generatori con camera di vapore per impianti ad acqua surriscaldata1. Per i generatori di vapore che utilizzano combustibile liquido o gassoso o polverizzato con prelie |
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Art. 48. - Generatori di vapore di tipo monoblocco1. Per i generatori di vapore di tipo monoblocco, costruiti in modo da poter essere installati o rimo |
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Art. 49. - Generatori e recipienti di vapore costruiti con materiali metallici diversi dalla ghisa1. Per i generatori di vapori aventi capacità totale non superiore a 1000 litri e per i recipi |
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Art. 50. - Generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti da Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri1. Per i generatori di vapore, i recipienti di vapore ed i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dai Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove e delle verifiche di costruzione a condizione che: 1) i mat |
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Art. 51. - Apparecchi facenti parte di impianti a ciclo continuo1. Per gli apparecchi a vapore e per i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti facenti parte di impianti a ciclo continuo può essere concesso, su domanda tecnicamente motivata, l'esonero dall'esame annuale dell'efficienza delle valvole di sicurezza a condizione che: 1) la taratura delle valvole di sicurezza, in presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., venga effettuata ad intervalli di tempo di tre anni; so |
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Art. 52. - Recipienti smaltati1. Per i recipienti smaltati è concesso l'esonero dall'effettuazione della prova idraulica di |
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Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI Al TITOLI PRECEDENTI |
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Capo I - DISPOSIZIONE TRANSITORIE |
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Art. 53.1. Ai recipienti a pressione che prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già sottoposti dall'A.N.C.C., con esito positivo, alle verific |
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Art. 54.1. I recipienti a pressione di cui ai precedenti artt. 4 e 15, che alla data di entrata in vigore del pr |
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Art. 55.1. I recipienti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati totalmente dal |
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Art. 56.1. Ai recipienti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata gi&agrav |
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Capo II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 57.1. Le disposizioni concernenti gli esoneri parziali di cui agli artt. da 32 a 37 e da 41 a 49, si app |
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Art. 58.1. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecn |
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Art. 59.1. Il presente decreto entra in vigore il Ì gennaio 1975. 2. A p |
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