FAST FIND : NR44184

D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2022, n. 0119/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 01/12/2023, n. 1930
- D. Pres. R. 08/09/2023, n. 0150/Pres.
- D. Pres. R. 21/07/2023, n. 0128/Pres.
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Premessa

N2

 

IL PRESIDENTE

 

VISTA la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

VISTA la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva 14 dicembre 2016, n. 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinanti inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/25/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

VISTA la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferente alla valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6, comma 1, punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

VISTO il D.M. 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole recante"Approvazione del codice di buona pratica agricola";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

VISTA, altresì, la parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

ATTESO che l'

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. Al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti di allevamento, nelle acque reflue e nel digestato di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, il presente regolamento disciplina:

a) le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie, in attuazione dell'

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno o al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, per consentire alle sostanze nutritive in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

b) fertilizzanti azotati: materiali e sostanze contenenti azoto utilizzati in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture, inclusi i correttivi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;

c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da stallatico o sue miscele con residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui derivanti da attività di piscicoltura in impianti di acqua dolce;

d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono equiparate ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o

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Art. 3 - Criteri generali di utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del

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CAPO II - Attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie
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Sezione I - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio
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Art. 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti

1. L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietato:

a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pu

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Art. 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi equiparati

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedo

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Art. 6 - Criteri generali dei trattamenti degli effluenti di allevamento e modalità di stoccaggio

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti e alla eventuale valorizzazione energ

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Art. 7 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo temporaneo dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea è munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale ed è dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni.

3. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

4. La capacità di stoccaggio è calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo: a tal fine, se non sussistono esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.

5. Il calcolo della superficie della platea è funzionale al tipo di materiale stoccato. Per ottenere la superficie in metri quadri della platea, il volume di stoccaggio, individuato ai sensi dei commi 2 e 4, è diviso per i valori di altezza media riferiti a

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Art. 8 - Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami

1. Gli stoccaggi dei liquami sono realizzati in modo da raccogliere, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5 e 6, anche i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, fatta eccezione per quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 20 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato d

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Sezione II - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio
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Art. 9 - Criteri generali di utilizzazione delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, contenenti sostanze non pericolose, è finalizzata al recupero dell'acqua e delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo n. 152/2006;

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Art. 10 - Divieti di utilizzazione agronomica e modalità di trattamento delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque reflue sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e)

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Art. 11 - Stoccaggio delle acque reflue

1. Gli stoccaggi delle acque reflue sono realizzati in modo da raccogliere le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche non contenenti sostanze pericolose, ad esclusione di quelle derivanti dal lavaggio delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di acque reflue da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli impianti. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse agli impianti sono escluse dalla raccolta nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di 20 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

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Sezione III - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio
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Art. 12 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in esso contenute e avviene nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal regolamento e purché le epoche e le modalità di distribuzione garantiscano un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista nell'Allegato B.

2. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, il digestato è un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 13, comma 1;

b) è certo che il digestato viene utilizzato a fini agronomici dal produttore o da terzi. In caso di impiego

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Art. 13 - Caratteristiche del digestato destinato all'utilizzazione agronomica

1. Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agr

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Art. 14 - Divieti di utilizzazione del digestato

1. L'utilizzo del digestato è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando il digestato è distribuito nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale n. 9/2007;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri;

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Art. 15 - Caratteristiche di qualità e utilizzazione agronomica del digestato

1. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale sono definite nell'allegato F.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo se i materiali e le sostanze di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

a) provengono dalle attività agricole o agroalimentari svolte

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Art. 16 - Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali in ingresso ai digestori e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 13, vengono effettuate secondo le disposizioni applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite nel capo II, sezione I per gli effluenti di allevamento e sezione II per le acque reflue. Per le ma

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Art. 17 - Obblighi dei produttori o utilizzatori del digestato

1. Le aziende che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

a) presentare la comunicazione e il PUA secondo quanto previsto

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Sezione IV - Utilizzazione agronomica del digestato equiparato
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Art. 18 - Condizioni di equiparabilità

1. Le condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica sono stabilite al comma 2-bis dell'

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Art. 19 - Condizioni di utilizzo del digestato equiparato

1. Le condizioni di utilizzo del digestato equiparato sono stabilite al comma 2-bis dell'

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Sezione V - Modalità e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati
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Art. 20 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Al fine di prevenire la percolazione di nutrienti nei corpi idrici, la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato tiene conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;

b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;

c) del tipo di effluente di allevamento, di acque reflue e di digestato;

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Art. 21 - Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

1. Le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto per coltura riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B e sono giustificate dal piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 23, ove previsto. Per la determinazione delle quantità di azoto distribuite per coltura, da confrontare con i massimi annui di azoto efficiente (MAE) indicati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B, gli apporti di azoto sono intesi come prodotto dell'azoto apportato per il pertinente coefficiente di efficienza (Ko o Kc), come previsto nell'allegato B.

2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con:

a) effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pa

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Sezione VI - Criteri per la comunicazione, il piano di utilizzazione agronomica e il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato
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Art. 22 - Disciplina della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. L'utilizzazione agronomica è effettuata previa presentazione della comunicazione, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica, da parte delle seguenti aziende che producono, effettuano lo stoccaggio o applicano al terreno gli effluenti di allevamento, le acque reflue o il digestato:

a) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;

c) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;

d) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di digestato agrozootecnico o agroindustriale per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo calcolato come previsto nell'allegato F;

e) aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue.

2. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base della quantità di azoto al campo e della zona interessata.

3. La comunicazione è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità previste nell'allegato D ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese

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Art. 23 - Piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione

1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione è presentato, secondo quanto previsto nell'allegato D, da:

a) le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;

c) le aziende che producono o utilizzano in un anno più di 6.000 chilogrammi di

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Art. 24 - Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone ordinarie

1. Le aziende che producono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni e le aziende che acquisiscono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni, registrano le operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati. N6

2. Le aziende che effettuano l'applicazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, e quelle tenute a predisporre il

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Art. 25 - Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue o del digestato è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante;

b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c

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CAPO III - Attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati
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Sezione I - Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati
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Art. 26 - Disposizioni generali per le zone vulnerabili da nitrati

1. Il presente capo disciplina il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006 come vulnerabili dai nitrati di origine agricola, al fine di:

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Art. 27 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata:

a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;

b) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

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Art. 28 - Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle zone vulnerabili da nitrati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 m

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Art. 29 - Caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7 commi da 1 a 7, all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 e all'articolo 16 commi 2 e 4.

2. La capacità di stoccaggio nelle zone vulnerabili da nitrati non è inferiore ai volumi di effluenti prodotti in:

a) centoventi giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

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Art. 30 - Accumulo temporaneo di letami nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami e l'accumulo temporaneo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali equiparati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno colturale di azoto nei medesimi.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'accumulo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) a distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;

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Art. 31 - Utilizzazione delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per quanto attiene i criteri generali di utilizzazione, i divieti e le modalità di stoccaggio delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati

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Art. 32 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto di applicazione dei fertilizzanti azotati:

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio, di cui 62 giorni fissi e continuativi tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e i restanti 28 giorni definiti di anno in anno in relazione al decorso meteorologico della singola stagione autunno-invernale e alla praticabilità dei suoli, nei mesi di novembre o di febbraio o in entrambi, mediante appositi bollettini agrometeorologici resi disponibili sul sito istituzionale della Regione, sulla base del servizio agrometeo svolto da OS.ME.R. ai sensi dell'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).):

1) per i concimi azotati e gli ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010;

2) per i letami e gli usi diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i materiali equiparati ai letami;

3) per i liquami e materiali ad essi equiparati e per le acque reflue, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:

3.1 presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;

3.2 suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;

3.3 preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

3.4 colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra

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Art. 33 - Comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, PUA delle pratiche di fertilizzazione e trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati presentano la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 22:

a) le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato A;

c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;

d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue;

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Art. 34 - Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione o del PUA delle pratiche di fertilizzazione previsti all'

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CAPO IV - Disposizioni comuni per le zone ordinarie e le zone vulnerabili da nitrati
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Art. 35 - Informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di ambiente, trasmette per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili le informaz

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Art. 36 - Formazione e informazione degli agricoltori

1. La Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e di eventuali altri soggetti e senza oneri per la finanza pubblica, attua, ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo

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Art. 37 - Impianti aziendali o interaziendali per la gestione degli effluenti di allevamento

1. La gestione degli effluenti di allevamento attraverso impianti aziendali o interaziendali è basata su tecniche finalizzate al ripristino di un corr

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CAPO V - Controlli e sanzioni
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Art. 38 - Controlli in zone ordinarie e in zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) per:

a) la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee;

b) la valutazione dello stato trofico delle acque superficiali.

2. L'ARPA, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli ambientali per la verifica e valutazione di quanto previsto al comma 1, utilizzando stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

3. La frequenza dei controlli d

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Art. 39 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento o delle prescrizioni di cui all'articolo 38 comma 11, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'a

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9176199 10926745
CAPO VI - Disposizioni finali
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Art. 40 - Disposizioni transitorie

1. Le comunicazioni e i PUA presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza.

2. Il registro delle fertilizzazioni di cui agli articoli 24 e 34 è scari

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9176199 10926747
Art. 41 - Abrogazioni

1. È abrogato il D.P.Reg. 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e de

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Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato A - Effluenti di allevamento: produzione di effluente di allevamento e di azoto al campo in relazione a categoria animale, tipologia di stabulazione e trattamento

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture (riferito agli articoli 2, 11, 12, 21, 23, 32 e 33)

I quantitativi massimi di azoto da somministrare nelle aree aziendali omogenee, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q), tenuto conto di quanto stabilito dal CBPA, sono calcolati tramite il bilancio dell’azoto utilizzando la seguente equazione:

 

(1) (Y * B) = Nc + Nf + An + (Fc * Kc) + (Fo * Ko)

 

Il primo membro dell’equazione rappresenta il fabbisogno colturale, il secondo rappresenta gli apporti azotati alla coltura derivanti dalla precessione colturale, dagli apporti naturali e dalle fertilizzazioni.

Y resa della coltura. Dipende, in condizioni di ordinarietà di tecnica agronomica praticata dall’agricoltore, dalle condizioni pedoclimatiche e dalla disponibilità irrigua;

B coefficiente unitario di fabbisogno specifico d’azoto della coltura;

Nc disponibilità di azoto derivante dalla precessione colturale. I quantitativi di azoto da considerare sono:

a) in positivo pari a: 80 kg/ha per medicai di 3 o più anni in buone condizioni e prati di graminacee o misti di 6 o più anni; 60 kg/ha per medicai diradati; 30 kg/ha per prati di trifoglio e prati di graminacee o misti di durata inferiore ai 6 anni;

b) in negativo pari a: 30 kg/ha per l’interramento di paglie di cereali autunno-vernini e di 40 kg/ha per l’interramento di stocchi di mais o sorgo da granella.

Nf disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. È valutata pari:

a) al 30% dell'azoto apportato l'anno precedente, se derivante da letami (esclusi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2)), frazioni separate palabili del digestato, fanghi di depurazione palabili soggetti a maturazione o compostaggio, ammendanti;

b) al 10% dell'azoto apportato l'anno pr

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Allegato C - Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - RFA - (riferito agli articoli 17, 22, 23 e 33) - Comunicazione e piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato E - RFA - (riferito all'articolo 37) Strategie di gestione degli effluenti zootecniciper il riequilibrio del rapporto tra agricoltura e ambiente

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - RFA - (riferito agli articoli 2, 12, 13, 15, 21, 22, 32 e 33) Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo

Parte di provvedimento in formato grafico

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