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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 05/07/2022, n. 477
Deliberaz. G.P. Bolzano 05/07/2022, n. 477
Deliberaz. G.P. Bolzano 05/07/2022, n. 477
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Testo del documentoL’articolo 1 della legge provinciale del 21 giugno 2011, n. 4, e successive modifiche, prevede che “la Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.” Il contenimento dell’inquinamento luminoso, e il conseguente risparmio energetico, fanno parte degli obiettivi della politica energetica fissati nella Strategia per il Clima - Energia Alto Adige 2050. L’articolo 26 della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, ha inserito i commi 4 e 5 all’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”. |
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Criteri per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblicaArt. 1 - Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche sono definiti i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti. 2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche sono definiti i criteri per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. È esclusa dalle regolamentazioni sugli orari di spegnimento di cui agli articoli 7, 8 e 9 dei presenti criteri, qualsiasi tipologia di illuminazione per la sicurezza pubblica e per i servizi pubblici.
Art. 2 - Obiettivi 1. Gli obiettivi dei presenti criteri sono: a) il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna; b) la riduzione dell’inquinamento luminoso; c) la regolamentazione dell’orario di spegnimento e della luminanza dell’illuminazione esterna; d) la tutela del benessere della popolazione e la salvaguardia dei bioritmi di piante e animali; e) la tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici e la salvaguardia del cielo notturno; f) l’attuazione di misure del Piano Clima Energia - Alto Adige - 2050.
Art. 3 - Definizioni 1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: a) Illuminazione esterna pubblica: tutti gli impianti di illuminazione esterna con luce artificiale. Sono compresi anche le aree sportive, insegne luminose, illuminazione decorativa, illuminazione di edifici, illuminazione delle vetrine di esposizione, nonché l’illuminazione dei beni architettonici e artistici. b) Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste. c) Illuminazione stradale: ogni impianto di illuminazione esterna destinato all’illuminazione di aree per il transito di pedoni e veicoli, di parcheggi e parchi, indipendentemente da chi sia il soggetto giuridico o la persona fisica proprietaria. d) Sorgente luminosa: apparecchio elettrico che emette luce. e) Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce la luce emessa da una o più sorgenti luminose e include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose. f) Apparecchio totalmente schermato (fullcut-off): apparecchio di illuminazione realizzato ed orientato in modo tale da diffondere la luce esclusivamente verso il basso, con un’intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1000 lumen, per angoli maggiori o uguali a 90° rispetto alla verticale. |
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