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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Ritardato pagamento di onorari e corrispettivi: interessi, tutele, prescrizione
- Dino de Paolis
Ritardato pagamento di onorari e corrispettivi: interessi, tutele, prescrizione
Ritardato pagamento di onorari e corrispettivi: interessi, tutele, prescrizione
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) |
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Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di moraAi sensi dell’art. 1282 del Codice civile, comma 1, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diri |
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Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorioGli interessi moratori possono a loro volta essere di due tipi: 1) interessi di mora compensativi, che rappresentano cioè un corrispettivo ulteriore che il debitore è tenuto a pagare per il fatto di avere a disposizione, a causa del ritardo nel pagamento, un capitale che spetterebbe alla controparte (l’impresa o il professionista non pagato). |
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Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di moraLe norme di riferimento per il professionista o l’impresa, concernenti la misura e la decorrenza degli interessi in caso di mancato o ritardato adempimento nei pagamenti da parte dei propri clienti, sono differenziate a seconda della natura giuridica di questi ultimi: - se il cliente è un privato N2, si applica la disciplina contenuta nell’art. 1224 del Codice civile, nonché negli artt. 1282-1284 del Codice civile medesimo; - se il cliente è invece un’impresa, un professionista o una pubblica amministrazione, la disciplina contenuta nei menzionati articoli del Codice civi |
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Schema grafico riepilogativoSi propone uno schema grafico riepilogativo degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento del corrispettivo. |
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MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA |
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Cliente privato |
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Misura degli interessi in caso di mancata previsione contrattuale (interessi legali)Ai sensi dell’art. 1224 del Codice civile, nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro (e quindi in tutti i casi in cui un’impre |
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Saggio degli interessi legaliL’art. 1284 del Codice civile, comma 1, prevede che la misura del saggio degli interessi legali, che inizialmente era stata fissata al 5% in ragione |
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Misura degli interessi in caso di avvio di un’azione legaleAi sensi dell’art. 1 |
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Interessi concordati tra le parti o dimostrazione del danno subitoLa disciplina dell’interesse di mora legale non si applica se sono stati convenuti espressamente per iscritto interessi in misura maggiore rispetto al saggio legale. In questo caso si assume che le parti - con la diversa e maggiore determinazione del saggio di interessi - abbiano voluto predeterminare in accordo tra di loro la misura dei maggiori danni derivanti dal ritardato pagamento (si veda più avanti p |
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Decorrenza degli interessi di moraAi sensi del menzionato art. 1224 del Codice civile, gli interessi moratori decorrono “dal giorno della mora”, cioè dal primo giorno di ritardo nel pagamento, il che significa che: |
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Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione |
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Misura degli interessi in caso di mancata previsione contrattualePer le “transazioni commerciali”, quelle cioè che rientrano nel campo di applicazione del D. Leg.vo 231/2002 (si veda in precedenza), la misura degli interessi è la seguente (art. 5 del D. Leg.vo 231/2002): |
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Interessi concordati tra le parti o dimostrazione del danno subitoAi sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 231/2002, comma 1, le parti hanno la possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra professionisti e imprese N7, di concordare un diverso tasso di interesse, purché lo stesso risulti non gravemente iniquo per il creditore. I |
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Termini di pagamento e decorrenza degli interessi di moraNelle transazioni commerciali gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4 del D. Leg.vo 231/2002, comma 1). Detto termine è fissato, fatta salva eventuale diversa pattuizione tra le parti (art. 4 del D. Leg.vo 231/2002, comma 2): - al trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del debitore della fattura o di altra richiesta di pagamento dal contenuto equivalente; oppure - al trentesimo giorno successivo al ricevimento delle merci o alla data di prestazione dei servizi: - se tale data è successiva a quella di ricevimento della fattura o della equivalente richiesta di pagamento; - qualora non sia ce |
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Pagamenti ratealiQualora le parti abbiano concordato un pagamento rateale, le disposizioni sopra illustrate, concernenti la misura e la dec |
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Contratti pubbliciSi rinvia per dettagli a Disciplina dei pagamenti, dei ritardi e de |
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Schema grafico riepilogativoSi propone uno schema grafico riepilogativo della misura e decorrenza degli interessi dovuti in caso di ritardato pagament |
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Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)Ai sensi dell’art. 1283 d |
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INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO |
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Solleciti di pagamentoDal punto di vista pratico, la prima cosa che è consigliabile fare in caso di pagamento ritardato oltre quanto concordato contrattualmente con il cliente oppure previsto dalle norme, è procedere ad un sollecito di pagamento. A seconda dei rapporti con il cliente in questione, della lunghezza del ritardo del pagamento nonché dell’entità delle somme in gioco, si valuterà se - come generalmente è opportuno - effettuare un primo sollecito bonario “per le vie brevi”, vale a dire verbalmente/telefonicamente oppure tramite u |
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Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)In caso di insuccesso dei solleciti di pagamento, è possibile procedere a fare istanza al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo, vale a dire una ingiunzione (intimazione) di pagamento formulata direttamente dal giudice alla parte inadempiente ai sensi dell’art. 633 del Codice di procedura civile. Poiché tale passo andrà effettuato con l’assistenza di un professionista legale, con inevitabile aggravio di spese almeno in un primo momento, tale passo andrà ben ponderato in ragione dell’entità del credito e della controparte N9 |
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PRESCRIZIONE DEL CREDITO |
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Durata della prescrizioneAi sensi dell’art. 2946 del Codice civile, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni. Fanno eccezione i diritti dei profe |
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Decorrenza della prescrizioneAi sensi dell’art. 2935 del Codice civile la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e pertanto dalla data di pagamento contrattualmente stabilita o prevista per legge, oppure, in assenza, dalla data di messa in mora (si veda in precedenza). |
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Schema grafico prescrizione per i professionistiSi riporta di seguito uno schema grafico concernente la durata e decorrenza della prescrizione del diritto al pagamento per i liberi professionisti. |
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