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L. R. Marche 12/11/2012, n. 31

Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/12/2020, n. 52
- L.R. 09/07/2020, n. 29
- L.R. 28/12/2015, n. 32
- L.R. 03/04/2015, n. 13
- L.R. 16/12/2013, n. 48
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Nelle more dell’approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e nel rispetto dei princi

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Art. 1 bis - (Contratti di Fiume)

N6

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 dell’articolo 1 e degli obiettivi previsti nella

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Art. 2 - (Progetti generali di gestione dei corsi d’acqua)

1. “La Regione approva” N3 appositi progetti generali di gestione dei corsi d’acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. I progetti generali di gestione definiscono interventi integrati in grado di garantire contestualmente la mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante lo svolgimento delle attività di controllo e polizia idraulica, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua nonché la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi integrati possono essere individuati sulla base dei contenuti dei programmi di azione proposti dai contratti di fiume di cui all’articolo 1bis, presenti nel territorio regionale. N7

3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:

a) l’individuazione dell’unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;

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Art. 3 - (Norma transitoria)

1. La deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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