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Deliberaz. G.P. Trento 19/12/2008, n. 3278

Disposizioni per l'adeguamento delle utenze di acqua pubblica prorogate ai sensi dell'art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, alle previsioni in materia di rinnovi delle utenze esistenti di cui al Piano Generale di Utilizzazione delle acque pubbliche ed al Piano di Tutela delle Acque.
Con le modifiche introdotte da: Delib. G.P. Trento 30/12/2009, n. 3262, Delib. G.P. 01/06/2012 n. 1111.
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[Premessa]



Il Relatore comunica:

L’art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 R “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)”, dispone che:

- la durata delle utenze di acqua pubblica, che hanno usufruito della proroga prevista dall'articolo 38, commi 1 e 2, della L.P. 7 marzo 1997, n. 5, è prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2018;

- le utenze prorogate ai sensi di quest'articolo devono comunque essere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2009 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, alle previsioni in materia di rinnovi delle utenze esistenti di cui al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (di seguito “P.G.U.A.P.”) reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ed al Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004.

Lo stesso art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, introducendo il comma 3 bis nell’art. 48 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, dispone che le varianti di titoli a derivare acqua pubblica, costituite ai sensi dell’art. 48 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie.

L’art. 6, comma 2 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. dispone che “la concessione e l’autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell’equilibrio del bilancio idrico e purché non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, ove previsto, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all’articolo 3, comma 10, (Piano di Tutela delle Acque) e siano rispettati i criteri dell’articolo 7”.

L’art. 7, comma 1 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. fissa i limiti quantitativi entro i quali ciascuna tipologia di derivazione può essere concessa per gli usi potabili, irrigui, antibrina, zootecnico, pescicoltura, innevamento. Per le utenze ad uso industriale e per quelle destinate ad altri usi non espressamente elencati, la norma prevede comunque l’adeguamento delle quantità prelevate agli standard tecnologici che consentano la massima riduzione dei consumi.

L’art. 7, comma 2 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P. prevede che “i provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, dispongono l’adeguamento dei prelievi ai parametri quantitativi previsti dal comma 1 del medesimo articolo, entro un termine non superiore a dieci anni e comunque commisurato alla rilevanza delle derivazioni interessate rispetto all’equilibrio del bilancio idrico ed al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità eventualmente definiti per il corso d’acqua”.

L’articolo 8, comma 10 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque dispone che tutte le derivazioni in atto alla data di entrata in vigore del piano stesso (9 febbraio 2005), ivi comprese quelle soggette a rinnovo, debbano garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del deflusso minimo vitale (D.M.V.) nel rispetto dei valori che saranno determinati dalla Giunta Provinciale, per ciascun ambito idrografico omogeneo, avuto riguardo alle risultanze del bilancio idrico ed agli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destin

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Allegato A – Modalità di verifica della funzionalità della rete alimentata e contenuti del piano degli interventi necessari per l’adeguamento ai parametri quantitativi previsti dall'art. 7, comma 1 delle Norme di attuazione del PGUAP (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche) e per il risanamento della rete ove siano accertate dispersioni della risorsa idrica. Utilizzi diversi dal potabile e dall’idroelettrico

La relazione tecnica necessaria per illustrare gli esiti della verifica della funzionalità della rete alimentata e per la definizione del piano degli interventi dovrà essere redatta secondo il seguente schema.


PARTE PRIMA

Esame di conformità dell’utenza con le disposizioni fissate dal PGUAP per le diverse tipologie di utilizzazione.

In questa prima parte viene rappresentato dal titolare dell'utenza il confronto tra le caratteristiche dell'utilizzazione secondo il titolo a derivare e le disposizioni fissate dal PGUAP per le diverse tipologie di utilizzazione, come di seguito specificato.

A) uso irriguo

- l’utilizzazione d’acqua per scopi irrigui non deve eccedere il valore unitario di 0,5 l/s/ettaro; è ammesso il riferimento fino ad un massimo di 2 l/s/ettaro nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il mantenimento di tecniche di irrigazione a scorrimento;

- tutte le derivazioni afferenti al medesimo perimetro irrigato devono essere considerate nel bilancio complessivo delle disponibilità per il raffronto con i valori unitari fissati dal P.G.U.A.P.;

- per le utilizzazioni diverse da quelle consorziali: è necessaria la dichiarazione attestante che il territorio irrigato non rientra nel perimetro di un consorzio di miglioramento fondiario ovvero l'attestazione del consorzio medesimo circa l’impossibilità di irrigare il territorio in questione con l’impianto e/o le disponibilità idriche del consorzio medesimo; se il titolare dell'utenza non è proprietario dei terreni è inoltre necessaria la dichiarazione dalla quale risulti che il proprietario non è interessato a richiedere la titolarità dell'utenza;

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Allegato B - Piano di adeguamento dell’utilizzazione (PAU) alle previsioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e del Piano di Tutela delle acque in materia di rinnovi di utilizzazioni esistenti


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Allegato C – Elenco dei soggetti titolari di utenze ad uso potabile che, singolarmente o unitamente ad altre utenze, servono aree con popolazione superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

Abitanti equivalenti media annua 2001

Comune

18.840

Arco

10.598

Mori

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