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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 07/10/2020, n. 125
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 30/04/2021, n. 56
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L.17/06/2021, n. 87)
- D.L. 14/01/2021, n. 2 (L. 12/03/2021, n. 29)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 27/11/2020, n. 159 (Legge di conversione). In vigore dal 04/12/2020, in corsivo.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Co |
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Art. 1. - Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-191. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”; b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”. 2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 16, le parole “, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”; b) all’articolo 3, comma 1, le parole “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”. 3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 3, le parole: “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”; b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 16 -ter è sostituito dal seguente: “16 -ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”; 2) il numero 18 è sostituito dal seguente: “18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”; 3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: |
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Art. 1-bis - Disposizioni in materia di riscossione1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: “15 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; |
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Art. 1-ter - Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni1. All’articolo 1, |
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Art. 2. - Continuità operativa del sistema di allerta COVID1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 3. - Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono differiti al 31 ottobre 2020. 1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 3-bis - Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica |
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Art. 4. - Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella s |
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Art. 4-bis - Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, in armonia con i princìpi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamen |
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Art. 5. - Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 |
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Art. 5-bis - Disposizioni in materia di assemblee condominiali1. All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transit |
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Art. 6. - Copertura finanziaria1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comm |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle |
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