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01/12/2020

Assemblea condominiale in videoconferenza: sufficiente il consenso della maggioranza dei condòmini

Con la conversione in legge del D.L. 125/2020, entreranno in vigore importanti novità circa il quorum necessario al fine di consentire la partecipazione all’assemblea condominiale in modalità telematica.

Durante l’iter di conversione in legge del D.L. 07/10/2020, n. 125 (approvato definitivamente dalla Camera e in attesa di pubblicazione in G.U.), è stata apportata un’importante modifica all'art. 66, comma 6, delle disp.att. c.c., comma 6, regolante il quorum necessario a consentire la partecipazione alle assemblee condominiali da remoto, evitando così il rischio di assembramenti, solitamente tipico di un’assemblea condominiale.
La modifica in questione è contenuta nel nuovo art. 5-bis del D.L. 125/2020.

LE NUOVE REGOLE - La modifica in commento consente lo svolgimento dell'assemblea online previo consenso della maggioranza dei condomini, mostrando quindi un favor nei confronti nella modalità telematica. In precedenza (dopo la modifica già introdotta dall’art. 63 del D.L. 104/2020 - vedi Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)), ai fini dello svolgimento dell’assemblea da remoto, era necessario il consenso unanime dei condomini.

L’intervento normativo  in esame appare coincidente con le circolari e gli atti aventi forza di legge che hanno regolato lo svolgimento delle assemblee condominiali al tempo della pandemia. In particolare, la Circolare del Ministero dell’Interno 20/10/2020, prevede che le assemblee condominiali, considerate riunioni private, “sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”.

DUBBI APPLICATIVI - Persistono i dubbi applicativi generati dalla prima versione della norma, che anche in questa versione non chiarisce:
- se nell’eventualità che il regolamento di condominio lo consenta, possa essere tralasciata la necessità di approvazione dello svolgimento telematico da parte dei condòmini;
- se sia praticabile anche la via dell’assemblea “mista”, in cui è lo stesso condòmino a decidere se partecipare alla riunione in presenza oppure da remoto;
- come si debba procedere alla corretta identificazione dei condòmini partecipanti e come debbano essere tutelati i dati personali;
- quando il condòmino che partecipa all'assemblea a distanza può considerarsi collegato e con quali modalità possa essere validamente espresso il voto.

ASSEMBLEA CONDOMINIALE E SUPERBONUS - Un motivo in più per incentivare la convocazione dell’assemblea anche in modalità telematica è quello di fare in modo che i condomini discutano della possibilità di usufruire del Superbonus, dato che al momento il termine entro il quale devono essere eseguiti i lavori inclusi nell’agevolazione è fissato al 31/12/2021.

Dalla redazione