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D. Min. Sviluppo Econ. 15/03/2012

Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing).
Con Errata Corrige pubblicata nella G.U. 17/04/2012, n. 90
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[Premessa]




Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge n. 244 del 2007) ed in particolare:

— l'articolo 2, comma 167, come modificato dall'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, precisando che i suddetti decreti sono emanati tenendo conto:

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Art. 1. - Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 d

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Art. 2. - Modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome

1. Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi nazionali definiti nel PAN. Il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

2. Ai fini del presente decreto, il consumo finale lordo di energia di una regione o provincia autonoma è dato dalla somma dei seguenti tre termini:

a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto;

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Art. 3. - Obiettivi delle regioni e province autonome

1. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili

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TABELLA A: Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020


Regioni e province autonome

Obiettivo regionale per l’anno [%]


anno iniziale di riferimento (*)

2012

2014

2016

2018

2020

Abruzzo

5,8

10,1

11,7

13,6

15,9

19,1

Basilicata

7,9

16,1

19,6

23,4

27,8

33,1

Calabria

8,7

14,7

17,1

19,7

22,9

27,1

Campania

4,2

8,3

9,8

11,6

13,8

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Art. 4. - Orientamenti per iniziative prioritarie e collaborazione Stato-Regioni e Province autonome

1. In attuazione dell'articolo 37, comma 4, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni in materia di formazione e di reti di teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 22 dello stesso decreto legislativo, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, perseguono prioritariamente il contenimento dei rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, con i seguenti principali strumenti:

a) sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;

b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la programmazione di altri settori.

2. Le regioni e le provinc

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Art. 5. - Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

1. A decorrere dal 2013, successivamente all'approvazione delle metodologie di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalità di cui al comma 4, alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente. L'esito della verifica annuale è comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni nonché, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6.

2. Per le finalità di cui al comma 1

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Art. 6. - Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

1. A decorrere dal 2017, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 4, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito.

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Art. 7. - Disposizioni finali

1. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN, si provvede, con le medesime modalità di

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Allegato 1 - Regionalizzazione degli obiettivi di sviluppo delle FER

Omissis

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Allegato 2 - Criteri per la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili previsti dal Piano di Azione Nazionale (PAN)

Omissis

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