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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Ambiente e Tutela Terr. 15/02/2010
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D.Min. Ambiente e Tutela Terr. 15/02/2010
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[Premessa] |
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Art. 1 - Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 17 dicembre 20091. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 20 |
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Art. 2 - Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicem |
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Art. 3 - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di |
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Art. 4 - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi |
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Art. 5 - Integrazione dell'allegato II del D.M. 17 dicembre 20091. All'Allegato II del D.M. 17 dicembre 2009 è aggiunto il seguente paragrafo: «Modalità di pagamento dei contributi A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto: — per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; — per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa. B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti: — discariche (D1, D5, D12) |
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Art. 6 - Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI1. La modalità di iscrizione on line di cui all'Allegato IA del decreto |
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Art. 7 - Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti1. All'art. 5 del D.M. 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al co |
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Art. 8 - Ulteriori tipologie particolari1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, non |
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Art. 10 - Moduli di iscrizione1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 dice |
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Art. 11 - Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 20091. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.». 2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» è soppressa. 3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti m |
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Art. 12 - Delegato1. All'Allegato IA del D.M. 17 dicembre 2009, Definizioni, la definizione di De |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |
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