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Deliberaz. G.R. Piemonte 01/06/2018, n. 37-6978

Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni Fondiarie: modalità e criteri di assegnazione dei finanziamenti. Integrazione alla DGR n. 24-6390 del 19 gennaio 2018, modalità e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati.
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Testo del provvedimento

Visto che la Regione Piemonte con l’approvazione della Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per favorire la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, di rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere all’applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali e di prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

considerato che le realtà associative già attive sul territorio regionale hanno dimostrato un risultato positivo nel raggiungimento di tali obiettivi e stanno contribuendo ad una costruttiva condivisione delle esperienze;

visto l’art. 10 comma 4 della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 il quale stabilisce che la Giunta Regionale approvi i criteri e le modalità attuative per l’assegnazione e la revoca dei finanziamenti;

considerato che con D.G.R. n. 63-5027 del 8/05/2017 sono state approvate le linee guida per la redazione dello Statuto delle associazioni fondiarie ed è stata demandata al settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative della legge regionale 21 del 2 novembre 2016;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti alle associazioni fondiarie, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016.


a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono destinati all’attuazione della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali".

Il settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera predisporrà a tal fine il bando di finanziamento in conformità con i principi stabiliti dalla presente delibera.

I finanziamenti saranno concessi prioritariamente per gli interventi di conservazione del paesaggio e di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).


b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale piemontese.


c) Beneficiari dei finanziamenti

Associazioni fondiarie legalmente costituite all’atto di pubblicazione del bando.


d) Attività di finanziamento

- Contributi per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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