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Sent.C. Stato 14/02/2002, n. 878

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1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Ex art. 14 Regolamento 1895 n. 350 e art. 30 Cap.gen. 1962 n. 1063 - Legittimità - Condizioni.
1. La sospensione dei lavori nel corso dell'esecuzione di un appalto di opera pubblica può essere disposta - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e dell'art. 30 del Capitolato generale ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - per ragioni tecniche o per sopravvenute circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse e necessità; è perciò legittima la sospensione dei lavori in seguito all'esaurimento in corso d'opera dei fondi stanziati verificatosi per la negligenza con cui sono state reperite le risorse economiche necessarie alla realizzazione dell'opera appaltata.

1a. (SPS.1 e 3) A) Secondo la vecchia normativa (sino al 28.7.2000) La sospensione dei lavori negli appalti di opere pubbliche, sino al 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore della nuova normativa) era disciplinata dall'art. 16 del Regolamento ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95] e dall'art. 30 del Capitolato generale D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362], poi abrogati. Sulla legittimità della sospensione e sui poteri dell'appaltatore nei casi di sospensione illegittima, ved. Cass. 28 marzo 2001 n. 4463R e 15 settembre 2000 n. 12178R e 4 febbraio 2000 n. 1217R e 24 novembre 1999 n. 13038R e 9 agosto 1997 n. 7450R e 5 agosto 1997 n. 7196R e 7 marzo 1995 n. 2651R e S.U. 14 febbraio 1995 n. 1570R (Facoltà dell'appaltatore in caso di sospensione legittima ma per una durata più lunga di quella prevista, di chiedere all'amministrazione appaltante lo scioglimento del contratto e, in caso di diniego, i maggiori oneri sopportati, ex art. 30 Cap.gen. del 1962), 26 luglio 1995 n. 8178R (In caso di cessata sospensione e di mancata ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore, questi non ha diritto a compenso ex art. 30 Cap.gen.). Sulle riserve dell'appaltatore per pretese relative a sospensioni dei lavori nei detti appalti ved. Cass. 2 ottobre 2001 n. 12203R. B) Secondo la nuova normativa (dal 28.7.2000) Per la sospensione dei lavori negli appalti disciplinati dalla nuova normativa, ved. Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R e Capitolato generale ll.pp. D.M. 19 aprile 2000 - che sono entrati in vigore come si è detto il 28 luglio 2000 e che trattano della sospensione dei lavori rispettivamente nell'art. 133 e negli artt. 24 e 25.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16[R=RD25MA95,A=16]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)[R=DPR106362,A=30]

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