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Sent.C. Cass. 02/03/2009, n. 5010

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1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Illegittima - Spese generali - Rimborso dovuto all’appaltatore
1. Negli appalti di opere pubbliche, le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione d’impresa può limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa (ad es., con l’uso dei macchinari e materiali in altri cantieri o riducendo al minimo la presenza di proprio personale sul posto).

1. Ved. Cass. 23 maggio 2008 n. 13401 R; 14 aprile 1983 n. 2608 [R=W14A832608]. 1a. (SPS.1 e 3) - A) Secondo la vecchia normativa (sino al 28.7.2000). La sospensione dei lavori negli appalti di opere pubbliche, sino al 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore della nuova normativa) era disciplinata dall’art. 16 del Regolamento ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 [R=RD25MA95] e dall’art. 30 del Capitolato generale D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362], poi abrogati. Sulla legittimità della sospensione e sui poteri dell’appaltatore nei casi di sospensione illegittima, ved. Cass. 21 dicembre 2002 n. 18224 R e 28 marzo 2001 n. 4463 R e 15 settembre 2000 n. 12178 R e 4 febbraio 2000 n. 1217 R e 24 novembre 1999 n. 13038 R e 9 agosto 1997 n. 7450 R e 5 agosto 1997 n. 7196 R e 7 marzo 1995 n. 2651 R e S.U. 14 febbraio 1995 n. 1570 R (Ai sensi dell’art. 30, D.P.R. 62/1063 [R=DPR106362], qualora la sospensione legittima dei lavori disposta dalla P.A. superi i termini previsti, l’appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto o la rifusione dei danni); 11 aprile 2002 n. 5135 R [Le ragioni di pubblico interesse o necessità che - ai sensi dell’art. 30, c.2, D.P.R. 62/1063 [R=DPR106362] – legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, non possono invocarsi per rimediare a negligenza o imprevidenza della P.A. (come nel caso della sopravvenuta necessità di una cd. «perizia di variante»)]; C. Stato IV 14 febbraio 2002 n. 878 R [In sospensione del lavori ex art. 16 R.D. 1895/350 e art. 30 D.P.R. 62/1063 [R=DPR106362] può disporsi per ragioni tecniche o per sopravvenute circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse e necessità (come, p.e., dopo esaurimento fondi stanziati per negligenza P.A.)]; e 26 luglio 1995 n. 8178 R (In caso di cessata sospensione e di mancata ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore, questi non ha diritto a compenso ex art. 30 Cap.gen.). Ved. anche «Sospensione dei lavori illegittima - Danni all’appaltatore» «La sospensione dei lavori in un appalto pubblico». Sulle riserve dell’appaltatore per pretese relative a sospensioni dei lavori nei detti appalti ved. Cass. 2 ottobre 2001 n. 12203 R. Ved. anche «Le riserve negli appalti pubblici». B) Secondo la nuova normativa (dal 28.7.2000) Per la sospensione dei lavori negli appalti disciplinati dalla nuova normativa, ved. Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 R e Capitolato generale ll.pp. D.M. 19 aprile 2000 - che sono entrati in vigore come si è detto il 28 luglio 2000 e che trattano della sospensione dei lavori rispettivamente nell’art. 133 e negli artt. 24 e 25 - ved. «Sospensione dei lavori e calcolo del danno per quella illegittima secondo la nuova normativa».
(D.M. 29 maggio 1895 n. 257, art. 20, c.3; L.10 dicembre 1981 n. 741, art. 14) [R=L74181]

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