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Sent.C. Cass. 07/03/1995, n. 2651

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Richiesta dell'appaltatore dello scioglimento del contratto senza indennità - Art. 30 D.P.R. n. 1063/1962 - Applicabilità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Controversie - Arbitrato - Composizione del collegio - Art. 45 D.P.R. n. 1063/1962 - Membro fiduciario dell'Ente appaltante - Nomina.
1. In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, quale che sia stata la loro durata, in quanto «dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità» (come espressamente previsto all'inizio del capoverso dall'art. 30 cit.), non già a protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'Amministrazione committente). 2. L'art. 45 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (approvazione del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche), nello stabilire la composizione del collegio arbitrale, prevede che, dei cinque componenti, tre sono in posizione di terzietà (il presidente, il magistrato del Consiglio di Stato, il componente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici), uno è il libero professionista nominato dall'appaltatore, uno è il funzionario del Ministero dei lavori pubblici o l'avvocato dello Stato nominato dal Ministero dei lavori pubblici o da un suo delegato: ne consegue - in base alla logica simmetrica dei criteri di nomina e dell'equilibrio che tendono a realizzare - che il membro del collegio arbitrale nominato dal Ministro assume la qualifica di fiduciario della controparte dell'appaltatore cosicché quando, per effetto di delegazione amministrativa intersoggettiva, controparte dell'appaltatore non è più il Ministro, bensì il Comune, è a quest'ultimo (e non al Ministro) che l'appaltatore deve rivolgersi per ottenere la nomina del membro del collegio arbitrale che impersona il fiduciario della controparte.

1. Conf. Cass. 17 marzo 1982 n. 1728.[R=W17M821728] 1a. Come nota 1a. a Cass. 14 febbraio 1995 n. 1570.R 2. Ved. Cass. 14 marzo 1990 n. 2099 e [R=W14M902099] 18 dicembre 1985 n. 6452.[R=W18D856452] 2a. Come nota 1a. e 2a. a C. Cost. 13 febbraio 1995 n. 33.R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30 [R=DPR106362,A=30] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 45

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