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Sent.C. Cass. 21/12/2002, n. 18224

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1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Legittima - Maggiore durata di quella prevista - Scioglimento del contratto o rifusione danni - Richiesta - Facoltà dell'appaltatore. 2. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Legittima - Richiesta dell'appaltatore di scioglimento del contratto - Opposizione della P.A. - Conseguenze.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 30, 2°c., prima parte del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, superi i termini per la medesima prevista, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto o la sua prosecuzione con diritto alla rifusione dei danni derivanti dal prolungamento della sospensione, ove l'amministrazione si opponga allo scioglimento. Ma l'applicazione della richiamata disposizione e l'opzione dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto si riferiscono solo a sospensioni legittime, dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già alla protrazione illegittima della sospensione, verificatasi per fatto colposo addebitabile ad uno dei contraenti. 2. In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962, nel prevedere, in modo univoco, il diritto dell'appaltatore al conseguimento dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, decisa dalla P.A., oltre i termini previsti dalla norma medesima, presuppone il perdurare del rapporto contrattuale. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, la opposizione dell'amministrazione committente alla richiesta di scioglimento del contratto avanzata dell'appaltatore, non comportando la cessazione del rapporto, non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendosi pertanto riconoscere la legittimità dell'abbandono unilaterale dei lavori da parte dello stesso.

Ved. C. Stato IV 14 febbraio 2002 n. 878 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30) [R=DPR106362] (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)

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