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D. Dir.R. Veneto 18/04/2018, n. 56

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, art. 44. Deliberazione della giunta Regionale n. 3178/2004 e smi, Punto 2. "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3". Aggiornamento e integrazione.
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Testo del provvedimento

Il Direttore


PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l'adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali quelli di cui alla lettera d), relativi all'edificabilità nelle zone agricole.

PREMESSO altresì che l'art. 44 della citata LR n. 11/2004 ammette in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, destinati sia a residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite dal provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, lett. d), n. 3, sulla base di un Piano aziendale redatto secondo i parametri indicati dal medesimo provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, lett. d), n. 2.

EVIDENZIATO che, per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla citata lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:

1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;

2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;

3) la definizione di strutture agricolo-produttive;

4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;

7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

PRESO ATTO che le disposizioni relative all'edificabilità nelle zone agricole approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni; in particolare, la DGR n. 329/2010 ha modificato i modificati i parametri di Redditività Minima dell'imprese agricole e parametri per valutazione allevamenti; la DGR n. 856/2012 ha revisionato lettera d), punto 5 - Allevamenti; la DGR n. 1223/2012 relativa alla semplificazione delle procedure che ri

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Allegato A - Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, lett. d) Edificabilità zone agricole


Punto 2): definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.


PREMESSE

L’articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all’edificazione in zona agricola esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati requisiti minimi:

- iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);

- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;

- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA).

Il piano aziendale presentato dall’impresa dovrà, in particolare, contenere:

- la dichiarazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, la dichiarazione dell’occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima;

- la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

La situazione aziendale viene attestata sia dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, per quanto riguarda la ripartizione colturale, sia da dati dichiarativi per quanto riguarda allevamenti ed attività connesse. Questi dati costituiscono riferimento per il calcolo della redditività utilizzando i valori convenzionali, per la compilazione del Conto economico e della Relazione tecnica.

Deve al riguardo essere precisato che l’iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS può riguardare oltre che la figura dell’imprenditore titolare dell’azienda, altresì il coadiuvante familiare e/o il dipendente a tempo indeterminato.

Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve inoltre dimostrare, in forma analitica, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

Il piano aziendale in argomento, redatto da un tecnico abilitato del settore agricolo e forestale, nonché sottoscritto dall’imprenditore agricolo, dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.

Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni, articolato nei seguenti quadri:

Quadro A - Soggetto richiedente

Quadro B – Natura dell’intervento (tipologia strutturale progettata)

Quadro C – Dichiarazioni - Trattamento dei dati personali

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