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Deliberaz. G.R. Veneto 08/10/2004, n. 3178

Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". Approvazione.
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Testo del provvedimento


La L.R. 23 aprile 2004, n. 11 avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27 aprile 2004, ha significativamente mutato l’impostazione tradizionale del governo del territorio disciplinata dalla L.R. 27 giugno 1985, n. 61 attribuendo nuove e rilevanti competenze alle Provincie e ai Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà costituzionalmente garantiti in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, approvata con L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e definendo un nuovo e diverso ruolo della Regione.

Tale L.R. n. 11/04 ha previsto, all’art. 50, l’adozione da parte della giunta regionale di appositi “atti di indirizzo”, relativi ai seguenti ambiti:

a) specifiche tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su base cartografica da parte dei comuni;

b) criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;

c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasfor

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Allegato - L.R. 11/2004 - art. 50 - 1° c.: Contenuti, Criteri e Specifiche Tecniche per l’applicazione dei primi 49 articoli
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Lettera a) - Banche dati e cartografia numerica

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Lettera b) - Zone territoriali omogenee

Parte di provvedimento in formato grafico

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Lettera c) - SAU

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Lettera d) - Edificabilità nelle zone agricole

Punto 1): definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/2003 N26


PREMESSE

La disciplina comunitaria in materia di politica strutturale e sviluppo rurale prevede, quale requisito di accesso a qualsiasi regime d’aiuto finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni e dei fabbricati aziendali, la dimostrazione di un’adeguata redditività dell’impresa.

La Regione del Veneto con legge 12 dicembre 2003, n. 40, “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” ha recepito tale orientamento ed ha previsto che, anche per accedere ai benefici recati dalla legislazione regionale di settore, le imprese agricole debbono risultare in possesso del requisito della “redditività”.

Peraltro, sempre l’Amministrazione regionale, per il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c), comma 2, dell’articolo 44 della LR n. 11/2004, ha inizialmente adottato le procedure amministrative e la correlata modulistica nell’ambito delle istruttorie previste dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-06, in attuazione della normativa comunitaria di settore, finalizzate a computare la redditività dell’impresa, mediante la determinazione del reddito netto aziendale. Tuttavia, la più recente Programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 ha modificato tale criterio, richiamando, ai fini della valutazione della dimensione economica dell’azienda agricola, l’incremento di valore aggiunto e utilizzando il “business plan on line” (BPOL) quale strumento per valutare tale risultato economico.

In ordine alla valutazione della redditività dell’azienda agricola, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1223 del 25 giugno 2012 sono state introdotte alcune semplificazioni di tipo procedurale al fine di rendere uniformi gli schemi che illustrano la realtà tecnico-economica dell’azienda agricola, individuando un “conto economico unico” a struttura modulare per i diversi procedimenti disciplinati dalla Regione, che permette di illustrare la situazione reddituale dell'azienda, da confrontarsi, successivamente, con i parametri di valutazione specifici previsti dai diversi procedimenti. La definizione del conto economico aziendale unico viene effettuata utilizzando il BPOL, applicando procedure più o meno complesse a seconda del procedimento e della relativa normativa di riferimento; per i procedimenti legati al riconoscimento della qualifica IAP e all’edificabilità in territorio agricolo sono state introdotte delle semplificazioni rispetto al BPOL che accompagna le domande di finanziamento del PSR.

Inoltre, sempre al fine di assicurare la semplificazione delle procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura (Imprenditore Agricolo Professionale - IAP), previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, con la deliberazione n. 2113 del 07 dicembre 2011, sono stati introdotti parametri convenzionali di redditività da attività agricole, da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole. Ciò consente, in presenza di situazioni ordinarie, di calcolare il reddito aziendale sulla base dei parametri convenzionali di redditività, di confrontarlo con il reddito extra agricolo, e di riconoscere la qualifica di IAP sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili (archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario e Fascicoli aziendali elettronici), integrati all’occorrenza con dati compilativi. Tale semplificazione permette di snellire la documentazione richiesta nei rapporti tra cittadino/impresa e Pubblica Amministrazione. Per le situazioni non ordinarie, ovvero qualora il richiedente ritenga che i parametri convenzionali non siano adeguati alla determinazione della propria situazione aziendale, può essere presentato in alternativa il business plan on line (BPOL) con relativa documentazione allegata.

Pertanto, anche per i procedimenti tesi a ottenere l’autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, appare coerente adottare le procedure semplificate di cui sopra al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c), comma 2, dell’articolo 44; tale scelta nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative prevista dalla legge n. 241/90, e con la finalità di rendere sempre più trasparente, efficace ed economico il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Pertanto, la tabella dei parametri convenzionali di redditività da attività agricole – da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole – approvata con DGR n. 2113/2001 e s.m.i. al fine del riconoscimento della qualifica IAP, dovrà essere applicata anche nella determinazione del reddito netto dell’azienda agricola per il rilascio dell’autorizzazione ad edificare in zona agricola.

Il rispetto della redditività minima di cui all’art. 44, comma 2, lettera c), viene assicurato dal superamento di un valore soglia (“reddito soglia”). Tale valore è stato definito tenendo conto del livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” della tabella relativa alle Retribuzioni convenzionali, che viene pubblicata annualmente dal Ministero del Lavoro, in cui sono indicate le “retribuzioni convenzionali”, ossia i redditi da lavoro presumibili per le varie tipologie di mansioni di diversi settori, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero. Per l’anno 2013 il livello di retribuzione sopra richiamato risulta pari a € 22.900,00.

Al fine e per gli effetti della determinazione del reddito soglia di cui al punto 1), lett. d) comma 1, dell’art. 50 della legge regionale n. 11/2004, il requisito della redditività minima da raggiungere viene fissato, per il triennio 2013-2015, in una percentuale del valore preso a riferimento (€ 22.900,00), prevedendo una differenziazione a seconda che si realizzino case di abitazione o strutture agricolo-produttive e stabilendo, per queste ultime, un’ ulteriore declinazione in relazione alla zona altimetrica, come di seguito riportato:



Redditività minima (reddito soglia) – valori validi per il triennio 2013-2015:

Tipologia di intervento:

pianura

collina

montagna

abitazione

70% reddito riferimento:

16.000,00

70% reddito riferimento:

16.000,00

70% reddito riferimento:

16.000,00

strutture agricolo-produttive

50% reddito riferimento:

11.500,00

40% reddito riferimento:

9.200,00

30% reddito riferimento:

6.900,00


Per i trienni successivi sarà adottato, quale reddito di riferimento per la verifica del requisito della redditività minima, il livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” relativo al primo anno del triennio stesso. Per esempio, per il triennio 2016-2018, il reddito di riferimento sarà quello dell’anno 2016.

Pertanto, ai fini dell’edificabilità nelle zone agricole delle case di abitazione, il requisito minimo di redditività si ritiene superato se il reddito dell’azienda risulterà almeno pari al 70% del reddito di riferimento annuale, ovvero € 16.000,00 per il corrente triennio 2013-2015.

Per le strutture agricolo-produttive, il requisito minimo di redditività si ritiene soddisfatto se il reddito dell’azienda risulterà almeno pari al 50% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in pianura (pari a € 11.500,00 per il triennio 2013-2015), al 40% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in collina (pari a € 9.200,00 per il triennio 2013-2015), al 30% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in montagna (pari a € 6.900,00 per il triennio 2013-2015).

Tale distinzione assicura un’adeguata selettività per quanto riguarda la residenzialità in zona agricola e, allo stesso tempo, un’opportuna flessibilità per le strutture agricolo-produttive, al fine di consentire anche alle imprese che hanno un carattere semi-professionale di adeguare la dotazione aziendale. La necessità, ad esempio, di mettere al riparo i prodotti e i mezzi aziendali è presente anche in imprese di carattere intermedio, piuttosto diffuse nelle aree di collina e di montagna. In queste aree il presidio del territorio è assicurato anche da attività non esclusive che, tuttavia, rappresentano ancora una parte considerevole delle aziende.

Sotto il profilo operativo, in base al disposto congiunto degli artt. 44 e 50, l’imprenditore agricolo che intende ottenere il permesso per edificare in zona agricola dovrà operare secondo le modalità di seguito esposte, al fine di dimostrare che l’azienda dal medesimo condotta assicura la redditività minima di riferimento (“reddito soglia”).

- Situazioni ordinarie – si deve fare riferimento ai parametri convenzionali di redditività da attività agricole utilizzati per il riconoscimento della qualifica IAP, approvata con DGR n. 2113/2011 e s.m.i., da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole, come risultanti da fascicolo integrati all’occorrenza con dati compilativi.

Nello specifico, per il calcolo della redditività si deve fare riferimento alla situazione produttiva aziendale dell’annata agraria precedente alla presentazione dell’istanza, più precisamente alla data del 10 novembre dell’annata agraria conclusa.

L’aggregato reddituale risultante verrà confrontato con il reddito soglia di riferimento.

- Situazioni non ordinarie – Qualora l’imprenditore agricolo ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla propria situazione aziendale, la redditività dell’azienda può essere dimostrata mediante la compilazione del conto economico – approvato con DGR n. 2112/2011 – utilizzando l’applicativo BPOL, secondo le specifiche per la compilazione dello stesso approvate con DDR n. 84 del 30 luglio 2012. Al conto economico unico dovrà essere allegata la documentazione a supporto di quanto indicato nello stesso.

- Giovani imprenditori – Al fine di garantire l’insediamento dei giovani in agricoltura, per le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli (età inferiore ai 40 anni all’atto di presentazione del piano aziendale) insediati da non più di cinque anni nell’azienda, la verifica del raggiungimento del reddito soglia viene effettuata facendo riferimento alla situazione produttiva aziendale alla data di presentazione del piano aziendale e non alla data del 10 novembre dell’annata agraria conclusa.

Qualora i parametri convenzionali di redditività della tabella applicati alla situazione aziendale esistente al momento della presentazione del piano aziendale non consentano la dimostrazione del raggiungimento del “reddito soglia”, resta comunque fatta salva la possibilità, anche per i giovani imprenditori agricoli, di dimostrare il raggiungimento della redditività minima mediante la compilazione del conto economico unico – approvato con DGR n. 2112/2011 – utilizzando l’applicativo BPOL, nel quale indicare e valorizzare le voci componenti il reddito aziendale di natura previsionale.

- Considerato il particolare regime fiscale previsto per le zone agricole ubicate nelle zone montane di cui alla LR n. 39/99 e successive modificazioni, l’occupazione di almeno un’unità lavorativa a tempo pieno nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS da almeno 3 anni comporta la conseguente sussistenza della redditività minima richiesta dal comma 2, lett. c), dell’art. 44 della LR n. 11/2004”.

- Per quanto in particolare attiene i consorzi, le società e le associazioni di imprese che effettuano il trattamento di digestione degli effluenti zootecnici e di biomasse vegetali si precisa che – in assenza di poste economico-finanziarie relative ad eventuali proventi derivanti dalla vendita di energia ed altri prodotti o servizi – il calcolo della redditività dovrà essere effettuato tramite l’utilizzo del BPOL attribuendo, in via preventiva, al prezzo di trasformazione dei prodotti reimpiegati nel trattamento un valore pari a zero: pertanto il ricavo afferente all’attività di trattamento verrà determinato sommando il valore di mercato delle biomasse vegetali e degli effluenti di allevamento immessi nell’impianto stesso nel corso di un esercizio annuale.

I requisiti minimi sopra evidenziati debbono essere assicurati anche nell’ipotesi di altri impianti a tecnologia complessa (quali, ad esempio, gli impianti di pirolisi e pirogassificazione) da realizzarsi in zona agricola.

Chiaramente, la metodologia di determinazione della redditività minima sopra descritta riguarda esclusivamente gli impianti agricoli consortili, societari od associati; nel caso invece di impianti agricoli aziendali, ovvero di strutture ubicate sul fondo rustico e riguardanti una singola impresa agricola, siano essi digestori, impianti di pirolisi, ecc., la redditività deve essere riferita alla redditività complessiva dell’azienda agricola stessa.

- Per gli interventi realizzati dagli Enti pubblici gestori di aziende agro-forestali, iscritti al Registro Imprese – REA, il requisito del reddito si ritiene comunque soddisfatto.

- Esclusivamente per la realizzazione di interventi non connessi all’aumento della produzione resi obbligatori per il rispetto di norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali, è consentito derogare dai redditi minimi sopra riportati.

In particolare, rientrano nell’ambito di tale deroga tutti gli investimenti relativi all’adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche di stoccaggio liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i digestori o gli impianti di pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini dell’adeguamento dell’azienda alle disposizioni regionali di applicazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE “Direttiva nitrati” in materia di protezione delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.


Punto 2): definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3 N27


PREMESSE

L’articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all’edificazione in zona agricola esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati requisiti minimi:

- iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);

- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;

- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA).

Il piano aziendale presentato dall’impresa dovrà, in particolare, contenere:

- la dichiarazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, la dichiarazione dell’occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima;

- la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

La situazione aziendale viene attestata sia dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, per quanto riguarda la ripartizione colturale, sia da dati dichiarativi per quanto riguarda allevamenti ed attività connesse. Questi dati costituiscono riferimento per il calcolo della redditività utilizzando i valori convenzionali, per la compilazione del Conto economico e della Relazione tecnica.

Deve al riguardo essere precisato che l’iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS può riguardare oltre che la figura dell’imprenditore titolare dell’azienda, altresì il coadiuvante familiare e/o il dipendente a tempo indeterminato.

Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve inoltre dimostrare, in forma analitica, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

Il piano aziendale in argomento, redatto da un tecnico abilitato del settore agricolo e forestale, nonché sottoscritto dall’imprenditore agricolo, dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.

Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni, articolato nei seguenti quadri:

Quadro A - Soggetto richiedente

Quadro B – Natura dell’intervento (tipologia strutturale progettata)

Quadro C – Dichiarazioni - Trattamento dei dati personali

Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell’azienda in euro o numero del BPOL)

Quadro E – Delega

- Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la descrizione dell’azienda e degli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;

- Conto Economico (qualora necessario), a firma del responsabile aziendale e del tecnico abilitato.

Al Piano aziendale deve essere allegato:

- Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, nonché computo della superficie da vincolare, per i soli interventi con finalità residenziale; il progetto deve essere redatto in formato “dwg” o altro formato compatibile e composto in tre tavole: una prima tavola relativa all’inquadramento territoriale (riferimento alla CTR e alla mappa catastale, inquadramento urbanistico su PAT/PI/PRG); una seconda tavola relativa allo stato di fatto; una terza tavola relativa allo stato di progetto.

La certificazione concernente l’approvazione del piano aziendale da parte del SUA potrà essere rilasciata previa verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 44, nonché per gli investimenti con finalità agricolo-produttive della congruità tecnica dell’intervento edilizio in progetto, in relazione alle attività aziendali.

A tal fine l’ufficio si avvarrà degli elementi analiticamente rappresentati nel piano medesimo a giustificazione dell’intervento proposto, nonché di ogni altra informazione e/o risultanza ispettiva concernente il caso di specie.

In base a quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/00, il SUA effettuerà idonei controlli a campione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) sulla veridicità di almeno il 5 % delle dichiarazioni sostitutive presentate, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.

Poiché il piano deve dimostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo-produttive, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA – anche sulla scorta della documentazione progettuale – valuterà con particolare attenzione, come definito nel provvedimento di cui al punto 3, lett. d), comma 1, art. 50:

- la sussistenza del nesso funzionale con l’azienda, per quanto attiene le strutture destinate ad allevamento;

- il limite del rapporto di copertura, per quanto riguarda le strutture per la coltivazione, protezione o forzatura delle colture;

- il rapporto di connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;

- la necessità ai fini dell’esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e funzionale, delle rimanenti tipologie di intervento con finalità agricolo-produttiva.

Per quanto attiene al requisito concernente la redditività minima, l’ufficio competente, sulla scorta di quanto risultante dall’applicazione dei parametri convenzionali di redditività alla situazione produttiva aziendale o in alternativa, di quanto risultante dalla compilazione del “Conto Economico” utilizzando l’applicativo informatico BPOL, dopo aver preso atto della completa e corretta compilazione del modello, confronterà il Reddito Netto calcolato per l’azienda in esame, con il reddito minimo definito nel provvedimento di cui al punto 1, lettera d), comma 1, art. 50, per la relativa zona altimetrica.

Il piano deve contenere altresì il computo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione come risultante dal provvedimento della Giunta adottato ai sensi del punto 7, comma 1 dell’art. 50, qualora l’intervento riguardi l’edificazione di fabbricati ad uso abitativo.

Si sottolinea che operazione propedeutica per la corretta applicazione dei parametri di reddito convenzionale alla situazione produttiva aziendale e per la gestione delle comunicazioni da e verso l’AVEPA, è l’aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell’imprenditore.

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, agli interventi edilizi già approvati dal competente SUA possono essere apportate variazioni di modesta entità che non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità; tali variazioni non sostanziali non richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione degli interventi edilizi progettati da sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo Piano aziendale.

Diversamente, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale qualora vengano apportate modifiche al progetto originario approvato dal SUA che incidono sulla tipologia, finalità, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate.

Rientrano in quest’ultima fattispecie modifiche progettuali che comportino la non completa realizzazione degli interventi previsti dal Piano aziendale, secondo il programma temporale degli interventi riportato nel piano stesso; in tal caso, infatti, il SUA dovrà effettuare una nuova istruttoria per valutare la necessità, la congruità e funzionalità, nonché l’idoneità tecnica degli interventi residui rispetto a quelli originariamente assentiti.

Il Piano può essere inoltre modificato per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, o qualora intervengano le sotto elencate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

a. decesso del richiedente o di partecipante all’impresa;

b. incapacità professionale di lunga durata del richiedente o di partecipante all’impresa;

c. espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;

d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell’azienda;

e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Sempre al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche, assicurando nello stesso tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi per l’impresa agricola, è possibile la realizzazione di strutture di “completamento”, collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti, senza la necessità di acquisire l’attestazione di approvazione del piano aziendale da parte del SUA.

Ci si riferisce, nello specifico:

– alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse attrezzature, per i quali la normativa – tabella 1 dell’Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori specifiche contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura n. 262 dell’8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne – detta i necessari riferimenti per il corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra, o loro copertura;

– alle strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi silos verticali, o loro copertura;

– cabina elettrica;

– apparecchiature per la pesatura e il campionamento di prodotti e mezzi tecnici aziendali;

– viabilità aziendale e parcheggi;

– piazzale per carico e scarico di prodotti e mezzi tecnici aziendali;

– distributore aziendale di latte crudo;

– recinzione metallica per confinamento selvaggina allo stato brado, per il contenimento della fauna selvatica, per la protezione da predatori;

– platee per installazione depositi carburante e lubrificanti;

– piccole centrali termiche;

– sistemazioni idraulico agrarie (tombinature, fossi e scoline), e viabilità poderale connessa;

– impianti di distribuzione irrigua, compresi pozzetti;

– platee e piccoli manufatti per l’alloggiamento di centrali di pompaggio per l’irrigazione (riferite a concessioni di derivazione irrigua inferiori alla portata media di 6 lt/sec), nonché delle apparecchiature di filtraggio e di fertirrigazione;

– bacini e vasche di accumulo acqua irrigua (max. 5.000 mc), realizzati senza opere in muratura, e manufatti di prelievo;

– vasche, platee e impianti per il carico, il lavaggio e la preparazione dei mezzi per i trattamenti fitosanitari;

– impianti trattamento acque di lavaggio e acque di scarico;

– platee ed impianti di lavaggio e disinfezione mezzi (per allevamenti);

– vasche di accumulo realizzate senza opere in muratura e stazioni di pompaggio di impianti antincendio;

– impianti cooling, ventilatori con cuffie, impianti abbattimento polveri, torrini di ventilazione, tunnel essicazione pollina, scrubber, a servizio di allevamento esistente;

– manufatti di modesta entità, da aggiungere a edificio esistente, quali: pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;

– piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente, quali: ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.

Limitatamente agli interventi sopra menzionati, realizzati a servizio di strutture agricole già esistenti, la valutazione circa la necessità di detti investimenti rimane in capo direttamente alle Amministrazioni comunali, unitamente alla verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l’approvazione del Piano aziendale qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità.

A solo titolo esemplificativo, possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità:

- difformità di sagoma in quanto l’edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto alle dimensioni previste nel progetto approvato;

- murature dell’edificio di diverso spessore rispetto a quanto approvato, diversa struttura portante, diverse pendenze, diversi sporti delle coperture;

- l’edificio risulta un pò spostato rispetto il progetto approvato;

- modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie;

- aggiunta all’edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;

- aggiunta all’edificio originario di piccoli locali quali ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.

Per tali fattispecie, infatti, l’Amministrazione comunale potrà esprimersi nel merito della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l’espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA.

Nel caso di richiesta di autorizzazione di costruzione di impianti di biogas si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alla dimostrazione di connessione annua degli impianti di produzione di energia da attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Al fine della verifica annuale del permanere del rapporto di connessione dell’impianto con l’attività agricola, l’azienda deve presentare al SUA, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del rapporto di connessione dell’impianto all’attività agricola; con ciò viene meno l’obbligo di presentare tutta la documentazione prevista nell’allegato B alla DGR n. 1391 del 19 maggio 2009 e normalmente dettagliata nella singola DGR di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di biogas.

L’AVEPA procede annualmente all’estrazione di un campione pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate nell’anno, attivando i controlli necessari sulla base di apposite procedure che saranno dalla stessa adottate.

Le aziende che non presentano la dichiarazione sopra indicata, sono obbligatoriamente sottoposte al controllo del mantenimento del rapporto di connessione.

Di seguito è riportato il modello di Piano Aziendale, i cui contenuti sono da considerarsi obbligatori, articolato in:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni

- Relazione tecnica

- Conto Economico (qualora necessario)

Tale modello potrà subire le modifiche necessarie alla sua informatizzazione, attualmente in corso d’opera.

Di seguito vengono illustrate le modalità per l’inoltro del Piano aziendale al SUA e il rilascio dell’attestazione di approvazione del Piano aziendale, che tengono conto delle recenti normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare: del DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l’interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 luglio 2013, e del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese.

– Il Piano aziendale è inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricoloproduttive che a residenza, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l’espressione del parere di competenza, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi;

– i tempi e le modalità per la conclusione dell’istruttoria e il rilascio del relativo parere da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

Eventuali disposizioni attuative in ordine alla gestione delle pratiche sono assunte da AVEPA sentita la competente Struttura regionale.


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Lettera e) - PTCP

Criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

1 - Premessa e finalità

La legge regionale “norme per il governo del territorio” prevede un nuovo sistema di pianificazione territoriale ed urbana. Gli aspetti relativi alla pianificazione provinciale sono rimessi ad un nuovo strumento: il piano territoriale di coordinamento provinciale (d’ora in poi PTCP) disciplinato agli articoli 22 e 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

L’art. 50, comma 1, lettera e) prevede l’emanazione di un apposito atto di indirizzo che detti criteri per una omogenea elaborazione dei PTCP.

La mancanza di omogeneità tra i piani adottati dalle amministrazioni provinciali durante la vigenza della legge regionale 61/85, ha determinato infatti difficoltà di lettura e di comparabilità tra i piani, anche in ragione della diversità di contenuti degli strumenti di pianificazione.

Pertanto, al fine di garantire criteri omogenei di elaborazione dei PTCP, è necessario che i piani: affrontino gli stessi temi con la medesima grafia e simbologia; che siano tra loro coerenti e complementari; che siano predisposti secondo i contenuti e le finalità delle nuove norme regionali sul governo del territorio, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente atto di indirizzo.

In tale contesto “l’Ufficio per il coordinamento delle Province” per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (previsto dall’art. 50, comma 6, della LR 11/04), svolgerà un ruolo centrale per il confronto disciplinare necessario allo scambio continuo di informazioni tra diversi enti e per l’individuazione di soluzioni condivise alle problematiche rilevate nel corso della pianificazione. Infatti nella legge 11/04 il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione non è più rappresentabile solamente secondo il tradizionale sistema gerarchico a cascata, ma si basa principalmente sui principi di sussidiarietà e di cooperazione interistituzionale, in un contesto entro il quale le competenze proprie di ciascun ente sono esercitate per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

La cooperazione sul progetto di piano, garantita dall’Ufficio di coordinamento suddetto, consentirà inoltre di mettere a sistema e integrare in maniera coerente le tematiche compartecipate tra Regione (PTRC) e Province (PTCP).

Il coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione può essere garantito dalla individuazione, in modo condiviso, di alcuni elementi fondamentali di carattere strutturale che costituiscano il quadro vincolante la successiva attività pianificatoria di ciascun ente. Entro tale quadro possono svilupparsi, secondo i principi di autonomia e differenziazione, i contenuti propri della pianificazione di ciascuna amministrazione.

In tale contesto il Documento Programmatico Preliminare al PTRC, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 587 del 5 marzo 2004, diviene lo strumento fondamentale per attivare il dialogo inter-istituzionale necessario alla definizione e condivisione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo della pianificazione.

Il Documento, ad integrazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, delinea un nuovo metodo che deve accompagnare l’attività di pianificazione territoriale ed urbana e descrive il percorso della transizione verso il c.d. Terzo Veneto. L’obiettivo potrà essere raggiunto solo con la partecipazione, strutturata secondo il principio di sussidiarietà e non secondo criteri di tipo gerarchico, dei diversi attori istituzionali, così come previsto dall’art. 5 della nuova legge regionale.

Data la diversità dei contenuti e delle procedure dei PTCP previsti dalla L.R. n. 11/04 rispetto ai piani territoriali provinciali previsti dalla L.R. n. 61/85, l’art. 50 comma 6, della nuova legge regionale prescrive che i piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione entro la data del 28 aprile 2004, siano restituiti alle Province affinché vengano rielaborati in conformità ai contenuti della nuova legge urbanistica e delle presenti direttive.


2 - Contenuti del PTCP

Il PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti peculiarità e potenzialità, alle sue caratteristiche geologiche geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ambientali.

Anche il PTCP, come gli altri livelli di pianificazione, deve rispettare i principi posti dall’art. 2 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Relativamente al principio posto dalla lettera a), dell’art. 2 (in cui si prevede la necessità di perseguire la “promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole (…) nel rispetto delle risorse naturali”) per quanto concerne la nozione di sviluppo sostenibile, si ritiene necessario far riferimento ai 27 principi stabiliti dalla la conferenza su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, cui si rinvia, e che rappresentano le fondamenta del concetto di sviluppo sostenibile recepiti dal documento guida (Agenda 21). Tale documento associa a questi principi le modalità attuative e gli obiettivi operativi, richiamando i compiti e le responsabilità di governo dei soggetti sociali tenuti ad attuarli N4.

Fanno parte integrante di tali valutazioni anche la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all’art. 4 della legge regionale, prevista in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Tale valutazione, oggetto di apposito atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a), è finalizzata a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole e ad assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e, nell’ambito del PTCP, deve evidenziare “la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione, individuando altresì le alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire” (art. 4, comma 3).

Sino all’approvazione del suddetto atto di indirizzo di cui all’art. 46, comma 1 lettera a), la Regione per il PTCP, e la Provincia per i PAT, valuteranno la sostenibilità ambientale delle scelte proposte, oltre che nel rispetto della direttiva 41/2001/CE e dell’atto di indirizzo di cui all’art. 50 lettera f), anche secondo i criteri previsti dai piani stessi (art. 4, comma 4).

In relazione al principio posto alla lettera d) dell’art. 2 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, che prevede l’utilizzo di “nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente“, si osserva che l’utilizzo di nuove risorse territoriali deve essere verificato alla luce della disponibilità di superficie agricola utilizzabile (SAU).

Inoltre il PTCP, così come il PTRC, i PAT e i PI, assumono valenza paesistica ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 11/04; con tale disposizione la legge regionale sottopone quindi a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente beni ambientali, ai sensi dell’art. 149 del Dlgs. n. 490/99 relativo alla pianificazione paesistica. Ora tale rinvio deve intendersi riferito ai contenuti del codice dei beni ambientali approvato con il Dlgs. n. 42/2004 che ha sostituito il Dlgs. 490/99 e, in fase di prima applicazione, tale valenza è riconosciuta ai piani secondo la prassi disciplinare regionale già consolidata sotto la vigenza della legge regionale 61/85.

Di seguito vengono riportati i contenuti del PTCP previsti dall’art. 22 della L.R. n. 11/2004, accompagnati, ove opportuno, da alcune specificazioni.

Il PTCP:

a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale.

In ragione di tale previsione, il PTCP deve elaborare il quadro conoscitivo del proprio territorio ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 11/04. Il quadro conoscitivo costituisce il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dal PTCP stesso.

Al fine di costituire un sistema di dati ed informazioni compatibili e coerenti, i dati del quadro conoscitivo provinciale devono essere acquisiti secondo le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e lett. f). I dati possono essere assunti dalle strutture regionali preposte al coordinamento e all’integrazione delle informazioni.

La necessità di attivare il coordinamento tra Province e Regione al fine di costituire una banca dati condivisa, è espressione dei principi contenuti nella legge regionale agli articoli 2, comma 2 lettera b), agli artt. 8, 9, 10, 11 e all’art. 22.

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele.

In relazione a tale previsione si osserva che la Regione ha individuato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/97, i siti in cui si trovano gli habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione, e gli habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione per la costituzione della rete ecologica europea denominata “natura 2000”.

I siti sono stati recepiti con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 (in G.U. n. 65 del 22 aprile 2000) e le Province, nella pianificazione e programmazione, li perimetrano e dettano le idonee misure di salvaguardia, precisando quali siano gli interventi di trasformazione che in aree limitrofe che necessitano di valutazione di incidenza.

Le previsioni del PTCP, che possono incidere su tali siti, sono soggette alla valutazione di incidenza prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/97.

La valutazione di incidenza consiste in uno studio che individua e valuta gli effetti che le previsioni del PTCP possono avere su tali siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione e tutela dei medesimi. La valutazione di incidenza deve essere predisposta secondo i contenuti indicati nell’allegato “G” al D.P.R. n. 357/97 e chiariti nella guida metodologica approvata con la D.G.R. n. 2803 del 4/10/2002 (pubblicata in BUR n. 112 del 19/11/2002).

I risultati della valutazione di incidenza dovranno trovare riscontro nella normativa del PTCP per garantire la tutela delle suddette aree.

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale.

In ragione di tale previsione il PTCP dovrà individuare gli ambiti in condizione di fragilità ambientale e dettare le norme e le disposizioni che definiscono gli interventi compatibili, le modalità di utilizzo di tali siti. Tali disposizioni saranno recepite dalle amministrazioni comunali le quali, in sede di PRC, potranno prevedere anche meccanismi di compensazione, perequazione o crediti edilizi.

La sussistenza di una situazione di fragilità ambientale è da valutare, in modo particolare, in presenza delle seguenti condizioni N5:

- zone umide, golene, ripe fluviali, superfici detritiche, dune mobili ecc.;

- aree soggette a dissesto naturale, ad esempio frane e calanchi, erosioni fluviali, eoliche, marine ecc.;

- aree di degrado ambientale indotto dalle attività umane quale il degrado di aria, suolo, acque o della vegetazione, da suddividere in degrado fisico e chimico, biologico, ecologico;

- aree di degrado funzionale, quale il degrado economico, produttivo e di fruibilità;

- aree di degrado paesaggistico (quale il degrado percettivo sulle grandi estensioni), di degrado estetico delle qualità architettoniche ed ornamentali e di degrado culturale.

d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale.

I PTCP, nel definire gli obiettivi

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Lettera f) - Quadro conoscitivo

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Lettera f bis) - Quadro conoscitivo del PTCP

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Lettera g) - Grafie ed elaborati

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Lettera h) - Opere di urbanizzazione

Parte di provvedimento in formato grafico


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