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Sent.C. Cass. 25/03/1998, n. 3150

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1. Geometri - Limiti di competenza - Costruzioni civili in cemento armato - Esclusione.
1. Riguardo alle costruzioni in cemento armato l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri solo per opere con destinazione agricola che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti; con la conseguenza che il contratto d'opera professionale stipulato dal geometra e dal suo cliente, relativo alla progettazione ed alla esecuzione di costruzioni civili in cemento armato, è nullo (Mdr).

1. La sentenza in oggetto specifica che il principio sopra enunciato è stato più volte affermato dalla Corte suprema, di cui cita le seguenti sentenze: Cass. 15 febbraio 1996 n. 1157R, 19 aprile 1995 n. 4364R, 4 gennaio 1995 n. 125,R 28 luglio 1992 n. 9044, R 5 dicembre 1987 n. 9044R, 5 agosto 1987 n. 6728, R 28 aprile 1981 n. 2572, [R=W28A812572] 19 maggio 1980 n. 3275[R=W19MA803275], 20 luglio 1979 n. 4339. [R=W20L794339]
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16; R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, art. 1

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