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Sent. C. Cass. civ. 15/02/1996, n. 1157

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1. Geometri - Limiti di competenza - Progettazione di costruzioni in cemento armato - Esclusione - Ex art. 16 R.D. 1929 n. 274 non modificato da LL. 1971 n. 1086 e 1974 n. 64 - Limiti.

1. L'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo; la disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previgente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la conseguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente.

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