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Regolam. R. Lazio 28/08/2017, n. 16

Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche.
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[Premessa]

B.U. R. Lazio P. I-II 29/08/2017, n. 69


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Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 comma 2 del Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni

1. All'articolo 4 comma 2 del Reg. re

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Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 comma 4 del Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni

1. All'articolo 8 comma 4 del Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di

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Art. 3 - Sostituzione dell'Allegato "A" al Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni

1. L'allegato "A" del Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni è sostituito dal seguente:


ALLEGATO A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER IL TRAMITE DEI CAA


1. CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP E CD

1) Principale normativa di riferimento

2) Adempimenti istruttori del CAA

Per ottenere le attestazioni - provvisorie o definitive - di Imprenditore Agricolo Principale o Coltivatore Diretto, l'interessato o suo delegato (in caso di Società), può presentare domanda per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola al Comune Capofila competente per territorio.

In questo caso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola provvederanno:

- alla verifica che la domanda sia redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla Regione (Allegato n. 5 della Determinazione 10 aprile 2015, n. G04159);

- alla verifica della completezza ed adeguatezza degli allegati necessari in relazione alla finalità e tipologia della domanda;

- alla verifica della corrispondenza formale tra quanto dichiarato dall'interessato e quanto risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta;

- all'inoltro dell'istanza al Comune Capofila competente per territorio, corredata della certificazione/attestazione del CAA redatta in conformità al modello di cui all'allegato F del regolamento e di copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'interessato;

- al rilascio all'interessato della certificazione della data di acquisizione dell'istanza da parte del Comune Capofila competente per territorio, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;

- qualora il Comune, decorso il termine previsto di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza inoltrata dal CAA, non provveda al rilascio del certificato richiesto, la richiesta si ritiene comunque accolta ed il CAA emette la certificazione attestante l'infruttuoso decorso del termine previsto; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;

- qualora il Comune competente emetta l'attestazione/diniego, il CAA trasmetterà tale esito all'interessato.

3) Termine di adozione del provvedimento finale

30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

Il termine previsto di 30 giorni può essere sospeso dal Comune stesso nel caso di richiesta, tramite il CAA, di elementi integrativi necessari per la valutazione dell'istanza.


2. AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1) Principale normativa di riferimento

2) Adempimenti istruttori del CAA

I CAA potranno presentare esclusivamente nell'interesse delle imprese agricole le istanze per le attività di costruzione ed esercizio di impianti da FER, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, come integrato dal D.Lgs. 222/2016, e agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 28/2011, relative alle seguenti fonti energetiche:

- Eolica

- Solare fotovoltaica

- Biomasse

- Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

- Idroelettrico e geotermico

In particolare i CAA potranno preistruire le seguenti istanze relative a:

1) gli impianti di produzione di energia elettrica da FER non ricadenti in regime di edilizia libera e di autorizzazione unica, compresi tra 50 kW e 1MW, che sono sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Fatti salvi gli interventi che ricadono in regime di edilizia libera, per i quali è sufficiente una comunicazione al Comune di competenza, e ferma restando la responsabilità esclusiva dell'impresa agricola istante sulla veridicità e sulla correttezza dei dati riportati nelle dichiarazioni alla stessa direttamente o indirettamente ascrivibili, i CAA provvederanno:

- alla verifica che le dichiarazioni presentate per la PAS si riferiscano ad impianti esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

- all'assistenza nella predisposizione delle istanze per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da FER;

- verifica della completa allegazione all'istanza dell'impresa degli elabo

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Art. 4 - Sostituzione dell'Allegato "B" al Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni.

1. L'allegato "B" del Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni è sostituito dal seguente:


ALLEGATO B al Regolamento regionale (articolo 5, comma 1)

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI CHE I CAA INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO REGIONALE DEVONO POSSEDERE.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola e le società di cui si avvalgono, per lo svolgimento delle attività istruttorie a norma dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regiona

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Art. 5 - Sostituzione dell'Allegato "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" al Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni.


1. L'allegato "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di N

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Art. 6 - Sostituzione dell'Allegato "E" al Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni

1. L'allegato "E" del Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni è sostituito dal seguente:


ALLEGATO E al Regolamento regionale (articolo 6, comma 3)

CERTIFICAZ

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Art. 7 - Sostituzione dell'Allegato "F" al Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni.


1. L'allegato "F" del Reg. re

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Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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