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Deliberaz. G.R. Toscana 05/12/2016, n. 1261

Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Vista la Direttiva 2011/92/UE concernente “La valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la parte seconda del medesimo decreto, nonché gli allegati alla predetta parte seconda;

Vista la Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17R concernente “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/10 e alla l.r. 65/2014”;

Vista la vigente Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10R concernente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impa

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Allegato A - Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010.


1. Premessa

1. L'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010R recita: “Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).”

2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011, relativa al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, ha stabilito la legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 1.


2. Procedure di VIA “postuma”

1. In applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011:

a) in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all’epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;

b) per le parti di attività interessate da modifiche, la procedura è finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti sull'ambiente dovuti alle modifiche in esame;

c) per le parti di attività non interessate da modifiche, nel caso di attività non soggette ad AIA, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

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